Condono edilizio e falsità delle dichiarazioni sui piani preesistenti (Cons. Stato n. 5175 del 30.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La domanda dolosamente infedele, rilevante ai fini del diniego del condono edilizio, presuppone l’alterazione o la falsificazione di elementi essenziali riferibili all’abuso oggetto della richiesta di sanatoria. Non ogni inesattezza dichiarativa assume rilievo invalidante: rileva solo quella che incida direttamente sui presupposti sostanziali del condono richiesto, con inesattezze e omissioni tali da configurare un’opera completamente diversa, per dimensione, natura e modalità dell’abuso, dall’esistente, purché la difformità sia preordinata a trarre in errore il Comune. La concessione in sanatoria relativa a un singolo piano mantiene oggetto circoscritto al titolo rilasciato per quell’intervento: le inesattezze sulla datazione dei livelli inferiori non si traducono automaticamente in illegittimità del titolo, se non sorreggono l’allegazione di una radicale abusività dell’opera preesistente. I poteri istruttori officiosi hanno carattere integrativo e non sostitutivo dell’onere probatorio delle parti. La querela di falso comporta sospensione necessaria del processo amministrativo solo se la questione abbia carattere di pregiudizialità e non appaia manifestamente infondata o dilatoria.
Il Fatto
La controversia riguarda la concessione edilizia in sanatoria rilasciata dal Comune di Nola per la realizzazione del secondo piano di un fabbricato per civile abitazione, adiacente alla proprietà della ricorrente originaria. Quest’ultima impugnava il titolo deducendo la mancata verifica della legittimità urbanistica dei piani sottostanti e l’asserita falsità delle dichiarazioni rese in sede di condono circa l’epoca di realizzazione dell’immobile.
Il TAR Campania respingeva il ricorso, ritenendo non dimostrata l’abusività del primo piano e comunque irrilevante l’eventuale inesattezza delle dichiarazioni ai fini della legittimità del titolo relativo al secondo piano. Proponeva appello la ricorrente; nelle more questa decedeva e il giudizio era proseguito dagli eredi. La parte appellante proponeva querela di falso avverso documenti dei controinteressati, con conseguente sospensione del processo; la querela era rigettata in primo grado dal Tribunale di Nola, con decisione a sua volta impugnata e ancora pendente in appello.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato affronta anzitutto l’istanza di rinvio formulata dagli appellanti in ragione della pendenza del giudizio civile sulla querela di falso. Richiamando l’orientamento secondo cui la presentazione della querela comporta sospensione necessaria solo se la questione di falso abbia carattere di pregiudizialità e non appaia manifestamente infondata o dilatoria, il Collegio esclude la necessità di un’ulteriore sospensione: la querela è già stata rigettata in primo grado e i documenti contestati non assumono carattere decisivo. La soluzione contraria si paleserebbe in contrasto con il principio di ragionevole durata del processo di cui all’art. 2, comma 2, cod. proc. amm..
Nel merito, il primo motivo muove dalla mancata dimostrazione dell’abusività dei piani sottostanti e dall’omesso esercizio dei poteri istruttori. La doglianza non è condivisa. La concessione in sanatoria impugnata riguarda esclusivamente il secondo piano: l’oggetto del giudizio resta circoscritto alla legittimità del titolo rilasciato per tale intervento. Gli elementi documentali richiamati — rilievo aerofotogrammetrico del 1961, ordinanza sindacale del 1966 e diniego di abitabilità del 1968 — non presentano un’univocità dimostrativa idonea ad affermare, con il grado di certezza richiesto, una abusività dei livelli inferiori. Ciascuno di essi è vagliato singolarmente: il rilievo documenta uno stato anteriore dei luoghi ma non ricostruisce la successiva evoluzione edilizia; l’ordinanza attesta lavori ritenuti abusivi senza identificare l’intera consistenza delle opere; il diniego di abitabilità si fonda su difformità dal progetto ma non equivale alla prova della totale carenza di titolo.
Quanto ai poteri istruttori, il Collegio ribadisce che essi hanno carattere integrativo e non sostitutivo dell’onere probatorio delle parti e non valgono a colmare carenze relative ai fatti costitutivi della pretesa.
Il secondo motivo, incentrato sulla domanda dolosamente infedele ex art. 40 della legge n. 47 del 1985, è parimenti infondato. Richiamando il precedente della Sez. VI n. 5927 del 2021, il Consiglio di Stato chiarisce che la menzione di inesattezze e omissioni rileva quando configuri un’opera completamente diversa per dimensione, natura e modalità dell’abuso, purché la difformità sia preordinata a trarre in errore il Comune su elementi essenziali. Nella specie la contestazione investe la datazione e la consistenza dei piani sottostanti, senza un’allegazione probatoria di radicale abusività dell’opera preesistente, né risulta contestata la specifica individuazione dell’abuso sanato. Gli elementi acquisiti non dimostrano una rappresentazione fraudolenta dei dati essenziali: l’appello è respinto, con condanna degli appellanti alle spese in favore del Comune e compensazione nei confronti dei controinteressati.
Nota della Redazione
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