Terzo condono precluso per ampliamento volumetrico in area paesaggisticamente vincolata (Cons. Stato n. 5171 del 30.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Ai sensi dell’art. 32, comma 27, lett. d), d.-l. 30 settembre 2003 n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003 n. 326 (c.d. terzo condono), le opere abusivamente realizzate in aree sottoposte a specifici vincoli sono sanabili solo se, oltre al ricorrere delle ulteriori condizioni, siano opere minori senza aumento di volume e superficie (restauro, risanamento conservativo, manutenzione straordinaria). Un abuso comportante la realizzazione di nuove superfici e nuova volumetria in area assoggettata a vincolo paesaggistico non può essere sanato. La preclusione opera anche quando l’area sia sottoposta a vincolo di inedificabilità relativa e gli interventi risultino conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici. La necessità del previo parere dell’autorità preposta al vincolo non conduce a diverso esito quando l’abuso non abbia natura meramente formale o minore.

Il Fatto

L’appellante propone ricorso per l’annullamento del diniego di condono adottato dal Comune in relazione a un’istanza presentata nel dicembre 2004. L’immobile, edificato in un’area qualificata dal PTPR come “paesaggio agrario di continuità”, era stato oggetto di istanza di condono per un ampliamento residenziale. Il Comune ha rigettato l’istanza per la presenza del vincolo paesaggistico imposto con D.M. del 2 aprile 1954 (ex art. 7 legge 1497/39) e del vincolo del Parco dei Castelli Romani ai sensi dell’art. 28 della L.R. n. 29/97.

Il TAR Lazio ha respinto il ricorso, ritenendo la piena legittimità della normativa regionale sul condono, conforme al diritto europeo e alla Costituzione, e ha considerato l’abuso insanabile per la presenza del vincolo e per la mancanza della documentazione essenziale. L’appellante deduce due motivi: da un lato, che in presenza di un vincolo paesaggistico relativo il terzo condono non sarebbe automaticamente precluso e che sarebbe stato necessario acquisire il parere della Soprintendenza; dall’altro, che il Comune avrebbe rigettato l’istanza per carenze documentali senza richiedere integrazioni.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato richiama la recente giurisprudenza secondo cui, ai sensi dell’art. 32, comma 27, lett. d), d.-l. n. 269/2003, le opere abusive in aree vincolate sono sanabili solo se realizzate prima dell’imposizione del vincolo, conformi alle prescrizioni urbanistiche, assistite dal previo parere dell’autorità preposta al vincolo e, soprattutto, qualificabili come opere minori senza aumento di volume e superficie.

Il Collegio applica tale orientamento al caso concreto e rileva che l’area era vincolata prima dell’abuso, che l’intervento costituisce un ampliamento volumetrico e non un abuso minore, e che il terzo condono non ammette ampliamenti in zona vincolata, neppure in presenza di vincolo relativo. La conformità urbanistica dell’intervento e la natura relativa del vincolo restano irrilevanti ai fini della sanatoria.

Quanto al motivo sulla necessità del parere dell’autorità preposta al vincolo, la Corte precisa che l’orientamento invocato dall’appellante non può condurre a diverso esito quando l’abuso non ha natura meramente formale o minore, ma consiste in un ampliamento residenziale con creazione di nuova superficie in area vincolata.

Il Collegio aggiunge che la domanda risultava priva degli elementi essenziali e che il soccorso istruttorio non può supplire a carenze totali della domanda, che deve essere completa sin dall’origine. L’appello è pertanto respinto, con condanna della parte appellante alle spese del grado, liquidate in Euro 4.000,00 oltre oneri di legge.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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