Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e poteri del commissario ad acta (TAR Lombardia n. 3549 del 09.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il titolo giudiziale formatosi davanti al giudice del lavoro ha valore ed efficacia di giudicato, ex art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., e sorregge la pretesa creditoria ove adeguatamente documentata e non contrastata. Il giudizio non ha contenuto costitutivo del diritto di credito, ma funzione di consentirne il soddisfacimento: la sua esatta dimensione discende dal titolo, dalle norme applicabili e dagli adempimenti parziali. I conteggi prodotti dal creditore non sono perciò definitivamente vincolanti per l’amministrazione, dovendosi verificare misura e decorrenza di capitale e interessi secondo il titolo e la legge. Decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, è legittima l’azione per il recupero coattivo. Accertata l’inottemperanza, il giudice assegna un termine per il pagamento e nomina sin d’ora il commissario ad acta per il caso di inerzia.

Il Fatto

Il Tribunale di Pavia, Sezione Lavoro, con la sentenza indicata in epigrafe, ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrispondere in favore della parte ricorrente, a titolo di carta docente, la somma di euro 500,00 all’anno. La decisione è passata in giudicato, come risulta da attestazione ex art. 124 delle disposizioni di attuazione del c.p.c., ed è stata notificata in data 12.1.2024.

L’amministrazione non ha soddisfatto la pretesa recata dal titolo. La parte creditrice ha quindi proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo l’ordine di conformarsi al giudicato mediante il pagamento dell’importo di euro 2.000,00, oltre interessi legali, corrispondente ai contratti a tempo determinato stipulati negli anni scolastici 2019/20, 2020/21, 2021/22 e 2022/23, la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle spese con distrazione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva anzitutto che la pretesa è sorretta da idonea documentazione, non è stata adeguatamente contrastata dall’ente debitore e si fonda su titolo avente valore ed efficacia di giudicato nel giudizio di ottemperanza, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

Il Tribunale precisa poi la natura del rimedio. Il giudizio di ottemperanza non ha contenuto costitutivo quanto al diritto di credito inadempiuto, ma soltanto la funzione di consentire il soddisfacimento di tale diritto, la cui esatta dimensione discende dal titolo, dalle ulteriori norme applicabili e dagli eventuali adempimenti parziali. Ne consegue che l’entità delle somme richieste, così come calcolata da parte ricorrente, non è definitivamente vincolante per l’amministrazione: per il capitale residuo e per gli interessi andrà verificata l’esatta misura, quanto a misura e decorrenza, secondo i parametri del titolo e della legge, richiamati gli artt. 1283 e ss. cod. civ.

Il Collegio verifica quindi il presupposto temporale dell’azione. È decorso il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento previsto dall’art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30: dalla notificazione del titolo esecutivo le amministrazioni dello Stato dispongono di tale intervallo per eseguire i provvedimenti giurisdizionali che le obbligano al pagamento di somme di danaro, prima che possa essere avviata l’azione per il recupero coattivo.

Il ricorso va dunque accolto, dichiarandosi l’inottemperanza dell’ente resistente e assegnandogli un termine di sessanta giorni, decorrente dalla comunicazione o notificazione della decisione, per il pagamento delle somme indicate nel provvedimento, dedotti gli importi versati, degli ulteriori accessori maturati e degli oneri di registrazione, spese di esame, copia e notificazione, nonché degli interessi legali maturati dopo la presentazione del ricorso, negli stessi limiti. I conteggi del creditore restano non vincolanti per l’amministrazione se non nei limiti degli artt. 1282 segg. cod. civ. e delle ulteriori disposizioni applicabili.

Per il caso di inutile decorso del termine è nominato sin d’ora commissario ad acta il Direttore della Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero, che assumerà le funzioni solo se investito dal creditore con istanza e provvederà entro i successivi centoventi giorni, determinando definitivamente l’importo dovuto e adottando gli atti necessari, anche mediante funzionario delegato. L’attività rientra nei compiti istituzionali, sicché non è dovuto alcun compenso. Quanto alle spese, non essendo controverso l’inadempimento, l’amministrazione è condannata alla rifusione, con distrazione ai difensori dichiaratisi antistatari ex art. 93 c.p.c. e artt. 26 e 39 c.p.a.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 1282 c.c.

Tutte le 330 sentenze sull'art. 1282 c.c.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *