Scarcerazione e interesse al rimedio ex art. 35-ter Ord. pen. (Cass. pen. Sez. I n. 40902 del 19.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di rimedi risarcitori per la violazione dell’art. 3 CEDU nei confronti di soggetti detenuti o internati, la competenza del magistrato di sorveglianza presuppone lo stato di restrizione del richiedente al momento della proposizione del reclamo ex art. 35-ter Ord. pen. e non viene meno per effetto della scarcerazione sopravvenuta nelle more della decisione, trattandosi di competenza di natura funzionale. L’interesse del reclamante alla decisione, pertanto, non si estingue per la cessazione della detenzione. L’oggetto del reclamo, ove la sua indicazione sia contestata, si accerta mediante l’esame congiunto del provvedimento reclamato e della originaria istanza del detenuto, non potendo la indeterminatezza dell’atto essere affermata quando i periodi di detenzione siano desumibili da tale esame.
Il Fatto
Il magistrato di sorveglianza aveva accolto solo parzialmente la domanda di indennizzo ex art. 35-ter Ord. pen. proposta da un detenuto per la carcerazione sofferta. Il reclamo avverso quel provvedimento è stato dichiarato inammissibile dal Tribunale di sorveglianza di Firenze per due ragioni: l’indeterminatezza dell’oggetto, non indicando i periodi di detenzione, e la carenza di interesse sopravvenuta per la scarcerazione intervenuta nelle more.
Il condannato ha proposto ricorso per cassazione deducendo la violazione degli artt. 35-ter Ord. pen. e 3 CEDU: i periodi di detenzione erano ricavabili dal provvedimento di parziale accoglimento e dalla originaria domanda, mentre la scarcerazione non faceva venir meno il diritto al ristoro del pregiudizio patito.
La Motivazione della Corte
La Corte ritiene fondato il ricorso ed esclude l’inammissibilità del reclamo. Il primo argomento muove dal dato dell’originaria istanza, che la Corte è autorizzata a compulsare in ragione del vizio lamentato. In essa il ricorrente aveva indicato i periodi di detenzione sofferta, con i relativi estremi temporali, rispetto ai quali aveva formulato la richiesta di indennizzo.
Da ciò discende che il Tribunale di sorveglianza era in grado di accertare l’oggetto della domanda mediante l’esame congiunto del provvedimento reclamato e dell’istanza del detenuto. La lettura dell’ordinanza impugnata non dà conto di tale esame: la declaratoria di indeterminatezza risulta perciò non giustificata.
Il secondo argomento riguarda il venire meno dell’interesse per la scarcerazione per espiazione della pena intervenuta medio tempore. La Corte richiama il principio di Sez. 1, n. 9661 del 17/11/2016, dep. 2017, Rv. 270659, secondo cui la competenza del magistrato di sorveglianza in materia presuppone lo stato di restrizione al momento della proposizione del reclamo, ma non viene meno in caso di scarcerazione nelle more della decisione.
La ragione è che si tratta di una competenza di natura funzionale: essa si radica in rapporto alla condizione soggettiva del richiedente al momento dell’atto introduttivo e non è condizionata dal suo permanere fino alla pronuncia. Ne segue che l’interesse del reclamante alla decisione non si estingue per effetto della cessazione della detenzione.
L’ordinanza viene dunque annullata con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Firenze affinché, in piena autonomia decisionale, si pronunci sul reclamo nel rispetto dei principi indicati.
Nota della Redazione
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