Continuazione esclusa per distanza temporale e diverso tipo di stupefacente (Cass. pen. Sez. I n. 40900 del 19.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
La continuazione ex art. 671 cod. proc. pen. postula che le violazioni costituiscano parte integrante di un unico programma criminoso, deliberato per conseguire un determinato fine e caratterizzato dall’originaria progettazione di una serie ben individuata di reati, già concepiti nelle loro caratteristiche essenziali. L’unicità del disegno non può essere desunta dalla serialità delle condotte illecite, che semmai integra il diverso piano della recidiva o della professionalità nel reato, secondo un parametro opposto a quello sotteso al favor rei. La verifica del giudice non può fondarsi su indici meramente presuntivi o su congetture processuali. Il giudice dell’esecuzione può escludere la continuazione valorizzando la distanza temporale tra i reati, il diverso tipo di stupefacente oggetto delle pronunce e la natura contingente dell’estorsione.

Il Fatto

Il condannato ha chiesto al giudice dell’esecuzione il riconoscimento della continuazione tra i reati accertati con due decisioni irrevocabili: una sentenza del G.i.p. del Tribunale di Brindisi del 2020, per art. 73 d.P.R. n. 309/1990, e una sentenza della Corte di appello di Lecce del 2023, per art. 73 d.P.R. n. 309/1990 e art. 629 cod. pen.

La Corte di appello di Lecce, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato la richiesta. Il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione degli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione, per avere il giudice escluso il vincolo in ragione del diverso tipo di stupefacenti e per avere ritenuto non provata l’anteriorità delle cessioni rispetto all’arresto.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla giurisprudenza consolidata sugli elementi dai quali desumere l’ideazione unitaria. Le violazioni richiamate ai fini dell’art. 671 cod. proc. pen. devono essere parte di un unico programma criminoso, deliberato per un determinato fine, con originaria progettazione di una serie già individuata di reati, concepiti nelle caratteristiche essenziali (Sez. V n. 1766 del 2015; Sez. I n. 11564 del 2012; Sez. I n. 44862 del 2008).

L’unicità del programma non va confusa con una concezione esistenziale imperniata sulla serialità delle attività illecite: la reiterazione può esprimere un programma di vita improntato al crimine, terreno della recidiva, dell’abitualità e della professionalità, secondo un parametro opposto a quello dell’istituto premiale (Sez. V n. 10917 del 2012). La verifica, inoltre, non può basarsi su indici meramente presuntivi o su congetture processuali: occorre dimostrare che i reati siano stati concepiti ed eseguiti in un programma unitario, almeno nelle linee fondamentali, potendo l’istituto applicarsi anche a una parte soltanto dei reati presupposti (Sez. I n. 37555 del 2015; Sez. I n. 35639 del 2013; Sez. V n. 49476 del 2009).

Su questa base il provvedimento impugnato supera la censura. Il giudice dell’esecuzione ha escluso l’identità del disegno criminoso con motivazione adeguata: ha valorizzato la distanza temporale tra i reati, il diverso tipo di stupefacenti oggetto delle due pronunce e la natura contingente dell’estorsione, non potendo il ricorrente prevedere, al momento del primo reato, che anni dopo la vittima non avrebbe pagato lo stupefacente ceduto.

È stata poi coerentemente esclusa la rilevanza della dedotta circostanza dell’acquisto di stupefacente da parte dell’estorto in epoca anteriore, poiché la vittima aveva riferito di acquisti di cocaina, mentre la prima sentenza riguarda detenzione e cessione di sostanze diverse. Il ragionamento del giudice dell’esecuzione non è scalfito da censure in gran parte rivalutative. Il ricorso è infondato e va respinto, con condanna del ricorrente alle spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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