Contraffazione dell’identità dei capi e abbattimento senza indennizzo (TAR Calabria n. 1451 del 09.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
La difformità tra l’età risultante dalla Banca Dati Nazionale e quella desumibile dall’esame della tavola dentaria integra contraffazione dell’identità del capo di bestiame e legittima l’adozione del provvedimento di abbattimento e macellazione. È irrilevante, a tal fine, che gli accertamenti per brucellosi abbiano dato esito negativo, poiché il presupposto dell’ordinanza non è la positività alla patologia, ma l’alterazione degli strumenti di identificazione. L’accertamento anagrafico fondato sulla tavola dentaria costituisce metodo previsto dalla normativa europea e nazionale e, in presenza di discrasie con i dati dichiarati, prevale sulla sola registrazione documentale. L’incertezza sulla provenienza dei capi giustifica l’estensione della misura a tutti gli animali dell’allevamento e l’esclusione di qualsiasi indennizzo.
Il Fatto
Il ricorrente è titolare di un allevamento di ovini e caprini. Nel corso del 2024 l’Azienda Sanitaria Provinciale ha adottato più ordinanze di abbattimento di capi risultati positivi ai test sierologici per brucellosi. Con l’ordinanza dell’11 novembre 2024, n. 12, il Direttore dell’U.O. Sanità Animale ha disposto l’abbattimento e la distruzione, senza indennizzo e con spese a carico del proprietario, di venticinque capi dei quali era stata accertata la contraffazione dell’identità, nonché la macellazione senza indennizzo di tutti gli altri capi presenti.
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento davanti al TAR Calabria, deducendo l’esito negativo delle analisi per brucellosi, l’inaffidabilità del metodo della tavola dentaria rispetto alla lettura del bolo endoruminale, il difetto di motivazione e di partecipazione procedimentale e, in via subordinata, il diritto all’indennizzo o al risarcimento. In sede cautelare il Consiglio di Stato, con ordinanza n. 1243 del 2025, aveva sospeso l’efficacia del provvedimento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ritiene inconferenti i primi due motivi. Il presupposto dell’ordinanza non è l’accertata presenza della brucellosi, ma la contraffazione degli strumenti di identificazione: non rileva, dunque, che il batterio non sia stato riscontrato sui capi già abbattuti.
Il nucleo della controversia è la non corrispondenza tra l’animale reale e quello registrato nei dati anagrafici. La scheda di determinazione dell’età del 12 settembre 2024 mostra, per un capo registrato come nato nel 2022, un’età di circa sette anni desunta dall’agguagliamento dei primi mediani. La lettura del bolo endoruminale sarebbe stata perciò superflua: anche a conferma dell’identificativo, resterebbe il contrasto tra età anagrafica ed età dimostrata dalla dentatura.
Il metodo è ordinariamente previsto nell’ambito del sistema di sorveglianza dell’allegato II al Regolamento CE 999/2001 e consentito dal Regolamento (UE) 2018/969. Il parere del Ministero della Salute, depositato dall’amministrazione, evidenzia che la determinazione dell’età mediante tavola dentaria è più attendibile dei criteri esclusivamente documentali, esposti al rischio di dichiarazioni soggettive non veritiere. Il Tribunale non ritiene irragionevoli né inaffidabili tali valutazioni tecniche.
L’inaffidabilità delle registrazioni in Banca Dati Nazionale e l’incertezza sulla provenienza dei capi giustificano la misura anche sul piano della proporzionalità. L’allegato I, punto 4.4.7, del d.m. Salute 2 maggio 2004 prevede, in caso di alterazione dell’identificazione, l’abbattimento o la macellazione senza indennizzo, con spese a carico dell’operatore.
La domanda indennitaria è rigettata per difetto dei presupposti normativi. Quanto al risarcimento, manca un pregiudizio risarcibile: i capi abbattuti perché inizialmente positivi sarebbero stati comunque oggetto dell’ordinanza n. 12 del 2024. Il ricorso è rigettato, con condanna del ricorrente alle spese di lite.
Nota della Redazione
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