La mancata attuazione del PSC spetta al Consiglio comunale non alla Giunta (TAR Emilia-Romagna n. 419 del 11.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
La scelta di non dare attuazione, in via transitoria, alle previsioni del PSC già operative, avvalendosi della facoltà riconosciuta dall’art. 4 della L.R. n. 24/2017, costituisce esercizio di pianificazione urbanistica e rientra nella competenza del Consiglio comunale, ai sensi dell’art. 42 del T.U.E.L.. La Giunta comunale che, nel deliberare l’avvio del procedimento di adeguamento della strumentazione urbanistica alla legge regionale sopravvenuta, ritenga di non procedere all’adozione della delibera di indirizzo e quindi di rinunciare a quella attuazione parziale, eccede dalle proprie attribuzioni e incorre nel vizio di incompetenza. Il silenzio del Consiglio comunale non vale a esprimere tale volontà, non essendo il termine di sei mesi previsto dalla norma qualificabile come perentorio nè essendo ancora scaduto al momento della deliberazione della Giunta. La relativa censura è fondata e determina l’annullamento dell’atto, con assorbimento delle ulteriori doglianze.
Il Fatto
Le società ricorrenti sono proprietarie, ciascuna pro quota, della quasi totalità delle aree del sub-ambito est dell’Ambito n. 148-Savena, uno degli ambiti per nuovi insediamenti individuati dal Piano strutturale comunale di Bologna e destinati alla realizzazione di una “città parco”, previa definizione della quantità di residenza insediabile in sede di Piano Operativo Comunale. Il POC non ha mai incluso l’ambito in questione, nè alcun altro ambito di nuovo insediamento.
Nell’ottobre 2017 le società hanno chiesto al Comune l’inserimento dell’ambito nel POC, o in alternativa l’autorizzazione a presentare un POC di iniziativa privata. All’inerzia dell’Amministrazione ha fatto seguito il ricorso ex art. 116 c.p.a., accolto con sentenza di accertamento dell’illegittimità del silenzio. Nelle more, l’entrata in vigore della L.R. n. 24/2017 ha imposto ai Comuni di adeguare la pianificazione, consentendo all’art. 4 una fase transitoria di attuazione parziale del PSC previa delibera di indirizzo del Consiglio. Il Comune ha scelto di procedere direttamente a una variante generale e, con delibera di Giunta, ha ritenuto di non adottare la delibera di indirizzo. Da qui l’impugnazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’eccezione di carenza di legittimazione attiva, richiamando la sentenza n. 115/2019 dello stesso Tribunale, che aveva già riconosciuto l’interesse delle ricorrenti in relazione alla medesima vicenda. Se sussisteva l’interesse all’adozione della pianificazione di dettaglio, deve parimenti riconoscersi l’interesse a censurare la scelta di non dare attuazione alla previsione che rendeva potenzialmente edificabile l’area. Esclusa anche l’eccezione di giudicato, la precedente pronuncia avendo riconosciuto solo il diritto a una risposta espressa.
Nel merito, il Tribunale non condivide la tesi difensiva secondo cui la delibera impugnata si sarebbe limitata ad avviare il procedimento di adeguamento. Il tenore letterale dell’atto è inequivoco: la Giunta ha “ritenuto” non necessario procedere all’adozione della delibera di indirizzo, privilegiando l’avvio celere del processo di adeguamento. La scelta è dunque imputabile all’organo esecutivo, non al Consiglio.
Il Collegio esclude che il silenzio del Consiglio possa esprimere una volontà implicita di rinuncia. Il termine di sei mesi per la pubblicazione dell’avviso pubblico previsto dall’art. 4, comma 3, della L.R. n. 24/2017 non è qualificabile come perentorio, non essendo ciò espressamente previsto, e comunque non era scaduto al momento della deliberazione. Il silenzio non assume quindi alcun significato esplicito.
La scelta di accedere o meno all’attuazione parziale costituisce attività tipicamente pianificatoria. Il Collegio valorizza la stessa difesa comunale, che ha qualificato la posizione dei proprietari come mero interesse semplice: se l’inserimento dell’area negli ambiti di nuovo insediamento è scelta pianificatoria, lo è anche la scelta di non dare attuazione alle previsioni del PSC. Un corretto riparto imponeva una pronuncia espressa del Consiglio, cui l’art. 42 del T.U.E.L. riserva la pianificazione urbanistica.
Il Tribunale dubita della permanenza dell’interesse, poichè il Consiglio avrebbe potuto confermare la scelta rigettando l’istanza delle ricorrenti. Tuttavia il Comune non ha depositato la delibera consiliare invocata e non ha assolto all’onere della prova, precludendo la verifica. Il ricorso è pertanto accolto per il ravvisato vizio di incompetenza, con assorbimento delle ulteriori doglianze, e l’atto è annullato. Spese compensate.
Nota della Redazione
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