Scheda B radiodiffusione, integrazione postuma solo per errore materiale (Cons. Stato n. 8934 del 14.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di radiodiffusione, l’indicazione delle zone servite nella scheda tecnica B, prevista dall’art. 32, terzo comma, legge n. 223 del 1990 e dal d.l. n. 807 del 1984, è funzionale alla perimetrazione dell’ambito territoriale del titolo abilitativo. L’integrazione postuma delle province indicate al campo 69 è consentita solo quando risolve un’omissione materiale, ricavabile in modo immediato dai dati originariamente posseduti dall’Amministrazione, con onere dimostrativo a carico dell’istante. Non è ammessa, invece, una modifica che si traduca in un ampliamento dell’area di servizio autorizzata. Il principio di autoresponsabilità dell’operatore nell’indicazione dei dati delimita la legittimazione all’esercizio e il relativo diritto di protezione. La mera esistenza di altri provvedimenti di rettifica non integra, di per sé, un vizio di disparità di trattamento, in assenza di situazioni identiche o sovrapponibili.
Il Fatto
Una società emittente aveva ottenuto, all’esito del censimento disciplinato dalla legge n. 223 del 1990, il titolo concessorio relativo a un impianto di radiodiffusione. Nella scheda tecnica B, al campo 69, erano state inizialmente indicate alcune province. Successivamente la società ha chiesto al Ministero di integrare quel campo con ulteriori province, sostenendo che le stesse risultavano storicamente servite a un livello di campo superiore alle soglie di riferimento.
Il Ministero ha negato l’autorizzazione, qualificando la richiesta come ampliamento dell’area di servizio non consentito. Il TAR Lazio, Sezione Quarta, ha accolto il ricorso della società e annullato il diniego, ravvisando un difetto di istruttoria e di motivazione, oltre a un’ingiustificata divergenza rispetto a precedenti determinazioni amministrative. Il Ministero ha proposto appello.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato ha ricostruito il quadro normativo richiamando l’art. 32, primo e terzo comma, legge n. 223 del 1990 e l’art. 4 del d.l. n. 807 del 1984. Le disposizioni hanno imposto agli esercenti di “fotografare” la situazione esistente al momento dell’entrata in vigore della legge, comunicando i dati tecnici e le zone servite. Tale comunicazione, secondo il Collegio, è funzionale a delimitare l’estensione dell’attività assentita e il connesso diritto di protezione.
Su questa base la Corte ha escluso che l’integrazione postuma possa tradursi in un ampliamento del titolo. La rettifica è ammessa solo in presenza di omissioni materiali, quando l’operatività nella provincia omessa sia senz’altro desumibile dal complesso dei dati già in possesso dell’Amministrazione. La mancata coincidenza tra dati dichiarati e dati reali deve risolversi in una mera correzione del provvedimento abilitativo, non in un atto ampliativo.
Applicando tali coordinate al caso concreto, il Collegio ha distinto le province incluse in quelle originariamente censite — Monza Brianza, Verbania e Biella, un tempo ricomprese nelle province di Milano, Novara e Vercelli — da quelle rispetto alle quali non era stata offerta dimostrazione compiuta dell’inclusione nell’area servita. Per Brescia, Mantova, Cremona, Alessandria, Asti e Parma l’integrazione è stata quindi ritenuta indebita, traducendosi in un’estensione dell’ambito del titolo.
Il Collegio ha inoltre respinto la censura di disparità di trattamento prospettata dal giudice di primo grado. Il vizio richiede situazioni identiche o sovrapponibili, non dimostrate dal solo fatto che in altre circostanze l’Amministrazione abbia consentito l’integrazione. L’appello è stato pertanto accolto nei limiti indicati e il ricorso di primo grado respinto, salvo che per le tre province incluse nelle originarie circoscrizioni. Le spese del doppio grado sono state compensate.
Nota della Redazione
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