Compensazione in ottemperanza recessiva davanti all’obbligo di recupero degli aiuti di Stato (TAR Campania n. 5468 del 21.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza l’eccezione di compensazione è di regola inammissibile, perché introduce un accertamento estraneo al thema decidendum già definito. Tale preclusione non opera quando il controcredito dell’amministrazione deriva dall’obbligo di recuperare aiuti di Stato dichiarati incompatibili con il mercato interno da una decisione della Commissione europea. Il giudice nazionale deve astenersi dall’adottare decisioni contrarie a quella decisione, anche quando esista un giudicato nazionale anteriore, in virtù della competenza esclusiva della Commissione e del primato del diritto dell’Unione. L’obbligo di recupero è di risultato, immediato ed effettivo, e le difficoltà giuridiche o procedurali, compresi i provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato, non integrano l’impossibilità assoluta di esecuzione.

Il Fatto

Il curatore del fallimento di una società di trasporto pubblico locale propone ricorso per ottemperanza alla sentenza con cui il Tribunale di Napoli ha condannato la Regione Campania al pagamento di € 12.128,75, oltre interessi legali dalla domanda fino al soddisfo.

La Regione si costituisce e oppone in compensazione un proprio credito di € 1.220.733,84 oltre interessi, accertato con sentenza del TAR Campania, sede di Salerno, n. 1759/2020, passata in giudicato. Il credito trae origine dal recupero di somme erogate alla società a titolo di compensazioni per obblighi di servizio pubblico, qualificate come aiuti di Stato illegittimi dalla Commissione europea. Il ricorrente replica che nel giudizio di ottemperanza l’eccezione di compensazione non è proponibile.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce anzitutto l’orientamento richiamato dal fallimento: la compensazione opposta in sede di ottemperanza inciderebbe in via postuma sull’oggetto di un giudizio già definito, mentre al giudice dell’esecuzione non spetta alcun accertamento diverso da quanto statuito in sentenza. Ogni valutazione sulla pretesa sostanziale compete all’autorità giudiziaria investita della cognizione della controversia.

La peculiarità della fattispecie impone però una diversa soluzione ermeneutica. La Corte di giustizia ha costantemente affermato che i giudici nazionali devono astenersi dall’adottare decisioni contrarie a una decisione della Commissione, e che nemmeno l’esistenza di un giudicato nazionale anteriore può impedire l’esercizio della competenza esclusiva conferita dal Trattato. Tale principio è vincolante nell’ordinamento interno come corollario del primato del diritto dell’Unione.

Lo Stato destinatario di una decisione di recupero è poi tenuto ad adottare ogni misura idonea ad assicurarne l’esecuzione: si tratta di un obbligo di risultato, il cui adempimento deve essere non solo effettivo ma immediato. Non possono addursi impossibilità impreviste o imprevedibili, non essendo tali le difficoltà giuridiche e procedurali derivanti da provvedimenti cautelari o giudiziari anche passati in giudicato, né quelle pratiche o politiche. Il concetto di impossibilità assoluta è interpretato restrittivamente e non può essere ravvisato nella normativa nazionale sulla prescrizione o in altra disciplina interna che renda difficoltoso il recupero.

Da questi presupposti il Collegio trae la conseguenza che la decisione della Commissione è idonea a superare eventuali giudicati precedentemente formatisi e che lo scrutinio dell’eccezione non può essere paralizzato per il solo fatto che il credito opposto non sia stato fatto valere nel giudizio conclusosi con la sentenza da ottemperare.

Nel merito, l’eccezione non è contestata nel suo fondamento, ma solo quanto alla proponibilità in ottemperanza. Il credito oggetto della sentenza del Tribunale di Napoli deve quindi ritenersi estinto per compensazione con il debito derivante dall’obbligo di recupero degli aiuti. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese in ragione della peculiarità della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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