Sopravvenuto difetto di interesse e improcedibilità dell’appello al GSE per istanza accolta (Cons. Stato n. 4483 del 22.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio amministrativo il sopravvenire di un provvedimento dell’amministrazione che riconosca la pretesa sostanziale dedotta dall’appellante determina il difetto sopravvenuto di interesse alla decisione e l’improcedibilità dell’appello. La relativa declaratoria non richiede l’esame del merito dei motivi. Ove la controparte non si opponga, il giudice dispone la compensazione delle spese di giudizio. La dichiarazione di improcedibilità consegue alla dichiarazione della parte di non avere più interesse, non alla valutazione della fondatezza dell’originario gravame.

Il Fatto

La società appellante aveva impugnato davanti al TAR Lazio quattro provvedimenti del GSE di annullamento d’ufficio, ai sensi della legge n. 241/1990, dell’accoglimento della richiesta di verifica e certificazione e della conseguente richiesta di restituzione di Titoli di Efficienza Energetica asseritamente percepiti senza presupposti. Il TAR rigettava il ricorso. La società proponeva appello.

Nel corso del giudizio l’appellante presentava al GSE, il 17 febbraio 2025, una richiesta ai sensi dell’art. 42 d.lgs. n. 28/2011, volta a fare salve le rendicontazioni già approvate e a riconoscere quelle successive con riduzione minima del 10%. Con provvedimento notificato via pec il 9 maggio 2025 il GSE accoglieva l’istanza. L’appellante dichiarava quindi di non avere più interesse alla decisione e chiedeva la declaratoria del sopravvenuto difetto di interesse, con compensazione delle spese.

La Motivazione della Corte

La Sezione prende atto che l’amministrazione ha provveduto sull’istanza dell’appellante, accogliendola, e che la società ha formalmente dichiarato la caduta dell’interesse alla decisione dell’appello. Il thema decidendum si è dunque esaurito sul piano sostanziale prima della pronuncia.

Il Collegio rileva che all’udienza pubblica del 13 maggio 2025 il GSE ha dichiarato la non opposizione alla compensazione. Non residuano quindi contestazioni sul regolamento delle spese.

La conseguenza processuale è la declaratoria di improcedibilità del processo per sopravvenuto difetto di interesse, con compensazione delle spese di giudizio. La decisione non esamina i motivi dell’appello, che restano assorbiti dalla caduta dell’interesse.

La sentenza ordina che sia eseguita dall’autorità amministrativa, secondo la formula di rito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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