SCIA alternativa al permesso di costruire e dovere istruttorio del Comune (TAR Sicilia n. 3345 del 24.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di SCIA alternativa al permesso di costruire, il Comune non può dichiararne l’inefficacia sulla sola base delle dichiarazioni e dei documenti presentati dal privato, quando lo stato dei luoghi e la qualificazione dell’area siano controversi. L’art. 7 della legge regionale n. 7/2019 impone al responsabile del procedimento di accertare d’ufficio i fatti e di esperire accertamenti tecnici e ispezioni. Il provvedimento inibitorio adottato senza tale verifica è viziato da difetto di istruttoria e di motivazione. Parimenti illegittimo è il diniego fondato sull’omessa allegazione, da parte del privato, di un titolo edilizio che la stessa Amministrazione ha rilasciato e che è tenuta a conoscere. La mancata acquisizione del parere della Struttura Territoriale dell’Ambiente non giustifica l’inefficacia: ai sensi dell’art. 5, comma 1-bis, d.P.R. n. 380/2001, lo sportello unico deve attivare il procedimento per ottenerlo.

Il Fatto

Il ricorrente, proprietario di un immobile in Acireale, ottenuto nel 2023 il permesso di costruire per il recupero volumetrico ai fini abitativi del piano cantinato, presentava nel marzo 2025 una SCIA alternativa al permesso di costruire per la diversa distribuzione degli spazi interni, la modifica dei prospetti e la realizzazione di una struttura precaria sulla terrazza di copertura.

Con provvedimento del 2 aprile 2025 il Comune comunicava l’inefficacia della SCIA, richiamando un parere non favorevole fondato su quattro motivi ostativi: il contrasto della struttura con l’allegato 3 del regolamento edilizio, che vieta le chiusure sui lastrici solari; la presenza di servizi igienici privi di apertura esterna; la destinazione abitativa dei locali del piano sottostrada; la mancanza del parere della Struttura Territoriale dell’Ambiente per la fascia dei trenta metri dal demanio marittimo. Il ricorrente impugnava l’atto e gli atti presupposti davanti al TAR Sicilia.

La Motivazione della Corte

Il Collegio accoglie il ricorso per difetto di istruttoria e di motivazione, assorbendo i motivi non delibati. Il primo motivo è fondato nella parte in cui lamenta la mancata verifica dello stato dei luoghi. Dalla documentazione fotografica allegata alla SCIA l’area appare delimitata da un muretto, pavimentata e collegata al vano sottostante; le visure e le planimetrie catastali la qualificano come terrazza. La giurisprudenza richiamata distingue il lastrico solare, che resta copertura dell’edificio, dalla terrazza a livello, delimitata da balaustre o muretti e destinata all’uso dell’appartamento cui accede (Cass. civ., sez. II, n. 2924 del 1986; Cons. Stato, sez. IV, n. 2307 del 2025; C.G.A.R.S. n. 737 del 2024). Prima di dichiarare l’inefficacia, il Comune avrebbe dovuto compiutamente verificare la situazione ai sensi dell’art. 7 della l.r. n. 7/2019 e motivare l’esito.

È invece inammissibile il rilievo difensivo del Comune secondo cui l’intervento contrasterebbe comunque con i parametri del p.r.g. per la ricaduta in zona A: l’argomento è estraneo alla motivazione del provvedimento impugnato.

Il secondo motivo è infondato. L’art. 26 del regolamento edilizio consente che il secondo bagno sia privo di aperture esterne, purché dotato di impianto di aspirazione meccanica con i coefficienti di ricambio prescritti. Poiché entrambi i servizi igienici preesistevano, realizzati in forza di titoli non annullati, la dichiarazione di inefficacia sul punto non è adeguatamente motivata.

Il terzo motivo è fondato. Non è contestata la preesistenza del titolo rilasciato dal medesimo Comune per le stesse opere: l’Amministrazione ha ammesso che, in presenza di una dichiarazione completa, il provvedimento non avrebbe indicato tale ragione di inefficacia. Trattandosi di titolo in suo pieno possesso, il Comune avrebbe dovuto conoscerlo; la mancata allegazione da parte del privato non integra una rappresentazione non veritiera della realtà.

Il quarto motivo è fondato nei sensi precisati. La SCIA unica ha efficacia abilitante diretta e immediata, ma nel caso di specie era necessario il parere della S.T.A., che l’art. 55 del Codice della Navigazione sottrae al silenzio assenso. La sua mancanza impedisce il consolidarsi degli effetti della SCIA, ma non legittima l’inibitoria comunale: lo sportello unico deve attivare il procedimento per acquisirlo (art. 5, comma 1-bis, d.P.R. n. 380/2001). Il provvedimento è pertanto annullato, salvi i successivi atti dell’Amministrazione, con spese compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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