Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e nomina del commissario ad acta (TAR Sicilia n. 3339 del 24.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza è esperibile anche per l’esecuzione delle sentenze del giudice ordinario passate in giudicato, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. L’Amministrazione convenuta che non contesti specificamente il titolo esecutivo e non provi l’avvenuto pagamento resta inadempiente, in applicazione del principio dell’art. 2697 cod. civ. sulla ripartizione dell’onere probatorio dei fatti estintivi, modificativi e impeditivi. Il TAR ordina pertanto l’esecuzione del giudicato entro un termine perentorio e, in caso di persistente inottemperanza, nomina commissario ad acta un dirigente della stessa Amministrazione, al quale non è riconosciuto alcun compenso perché l’attività rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, per applicazione analogica dell’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001.

Il Fatto

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito è stato condannato con sentenza del Tribunale di Catania, Sezione Lavoro, n. 5117/2024, depositata il 13.11.2024, ad attribuire alla parte ricorrente la carta elettronica del docente per complessivi € 2.000,00, oltre accessori secondo l’art. 16, comma 6, legge n. 412/1991, richiamato dall’art. 22, legge n. 724/1994.

La sentenza è stata notificata in forma esecutiva il 13.11.2024 ed è passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria il 26.5.2025. La ricorrente ha rappresentato il perdurante inadempimento dell’Amministrazione ed è ricorsa al TAR per ottemperanza, chiedendo la nomina di un commissario ad acta ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. d), cod. proc. amm. Il Ministero si è costituito con atto di mero stile.

La Motivazione della Corte

Il Collegio verifica in primo luogo l’ammissibilità dello strumento: la sentenza da eseguire è del giudice ordinario ed è passata in giudicato, dunque rientra tra i provvedimenti per i quali l’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. consente il giudizio di ottemperanza.

Sono ritenuti rispettati i termini processuali: quello decennale dell’art. 114, comma 1, cod. proc. amm. e quello per il deposito del ricorso. È inoltre documentata la notificazione della sentenza all’Amministrazione, come richiesto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni dalla legge n. 30/1997, a comprova del decorso del termine dilatorio.

Nel merito la questione si risolve sul piano probatorio. Il Ministero non ha contestato specificamente il titolo esecutivo né ha comprovato l’avvenuto pagamento. Il Collegio applica quindi il principio per cui i fatti estintivi, modificativi e impeditivi dei diritti vanno provati da chi ha interesse a eccepirli, ai sensi dell’art. 2697 cod. civ., e conclude per la sussistenza dell’obbligo giuridico di esecuzione.

Il TAR ordina pertanto al Ministero di dare esecuzione al titolo entro novanta giorni dalla comunicazione o dalla notifica della sentenza, con esclusione delle spese processuali, distratte in favore del procuratore non costituito.

Per il caso di persistente inottemperanza il Collegio nomina sin d’ora il commissario ad acta, individuandolo nel direttore generale della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici del Ministero, con facoltà di delega. Il commissario non ha diritto ad alcun compenso, perché l’attività rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale: il Collegio richiama l’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001, come introdotto dall’art. 1, comma 777, lett. l), legge n. 208/2015, e ne afferma l’applicazione analogica anche alle altre condanne al pagamento di somme, richiamando in tal senso alcune pronunce di merito non meglio identificate nel testo. Le spese sono liquidate in € 500,00, oltre accessori, con distrazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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