SCIA alternativa al permesso di costruire: nessun termine annuale di inizio lavori (TAR Campania n. 4439 del 12.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
La SCIA alternativa al permesso di costruire, disciplinata dall’art. 23 d.P.R. n. 380/2001, non è soggetta ad alcun termine decadenziale per l’inizio dei lavori. A differenza del permesso di costruire, per il quale l’art. 15 del medesimo decreto prevede il termine annuale di avvio dei lavori a pena di decadenza, la segnalazione è sottoposta soltanto al termine massimo di efficacia triennale decorrente dal trentesimo giorno successivo alla presentazione. L’assenza di una previsione specifica non può essere colmata mediante applicazione analogica della disciplina dettata per il titolo edilizio maggiore, stante la diversità delle fattispecie regolate. È pertanto illegittimo il provvedimento che dichiari la decadenza della SCIA per mancato inizio dei lavori entro l’anno, fondandosi su una disposizione non applicabile.
Il Fatto
La società ricorrente presentava in data 31 agosto 2021 una SCIA alternativa al permesso di costruire per un intervento di ristrutturazione edilizia finalizzato alla realizzazione di alloggi di edilizia residenziale sociale, nell’ambito di un progetto approvato dal Comune di Caserta e inserito nel Programma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare. L’intervento riguardava l’area dello stabilimento dismesso e comprendeva anche opere di urbanizzazione e una caserma.
Con provvedimento del 6 agosto 2024 il dirigente del Settore III dichiarava la decadenza della SCIA per mancato inizio dei lavori entro il termine di un anno decorrente dal trentesimo giorno successivo alla presentazione. La società impugnava l’atto, integrato da motivi aggiunti, deducendo l’assenza dei presupposti giuridici e fattuali, il deficit motivazionale e il contrasto con la posizione espressa da altro dirigente del medesimo ente, che aveva escluso la sussistenza dei presupposti della decadenza. La tutela cautelare era accolta con ordinanza ai sensi dell’art. 55, comma 10, cod. proc. amm.
La Motivazione della Corte
In via preliminare il Collegio dichiara di non tenere conto della memoria depositata dalla difesa comunale in data 31 maggio 2025, in quanto tardiva rispetto ai termini previsti dall’art. 73, comma 1, cod. proc. amm.
Nel merito, il giudice individua la questione centrale nella corretta individuazione del regime temporale applicabile alla SCIA alternativa al permesso di costruire. L’art. 23 d.P.R. n. 380/2001 consente l’inizio dei lavori dopo trenta giorni dalla presentazione e assoggetta la segnalazione a un termine massimo di efficacia pari a tre anni. Diversamente, l’art. 15 del medesimo decreto, dettato per il permesso di costruire, fissa il termine di un anno per l’avvio dei lavori a pena di decadenza.
Il Collegio sottolinea che la disposizione sulla segnalazione non prevede alcun termine per l’inizio dei lavori, ma solo il termine complessivo triennale di efficacia. Richiama sul punto il T.A.R. Veneto, Venezia n. 2985 del 17 dicembre 2024, che ha evidenziato la specificità della disciplina, e il Consiglio di Stato n. 3124/2019, secondo cui l’assenza di un termine decadenziale di avvio non può essere colmata con l’applicazione in via analogica della disposizione riferita al permesso di costruire, in ragione della differenziazione delle fattispecie e della diversa incidenza urbanistico-edilizia.
Applicando tale principio al caso concreto, il giudice rileva che al momento di adozione del provvedimento, il 6 agosto 2024, non era ancora spirato il termine triennale di efficacia della SCIA decorrente dal trentesimo giorno successivo alla presentazione. Il dirigente aveva invece ritenuto applicabile il termine annuale dell’art. 15. La circostanza che la richiesta di proroga del termine di ultimazione dei lavori fosse o meno pervenuta all’amministrazione è considerata irrilevante, poiché il provvedimento impugnato si fonda unicamente sul mancato inizio dei lavori entro l’anno e non sul termine triennale di conclusione.
La censura relativa all’assenza dei presupposti giuridici è dunque fondata e assorbente. L’atto è illegittimo e viene annullato, con condanna del Comune alle spese di lite e compensazione nei confronti del Ministero intimato.
Nota della Redazione
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