Astreinte e commissario ad acta nell’ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro (TAR Campania n. 4438 del 12.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza ex art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., il giudice amministrativo accerta l’inutile decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996 e, in mancanza di prova dell’adempimento, dichiara l’obbligo dell’amministrazione di dare esatta ed integrale esecuzione al giudicato del giudice ordinario. A fronte della perdurante inerzia, il Collegio nomina sin da ora il commissario ad acta, con facoltà di delega a un funzionario della medesima amministrazione, e condanna l’amministrazione al pagamento dell’astreinte ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm.. La penalità è calcolata nella misura degli interessi legali sull’importo complessivo del giudicato, con decorrenza dal sessantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione della sentenza e fino all’adempimento, anche tardivo, e con tetto massimo del 10% dell’importo dovuto. L’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione.

Il Fatto

I ricorrenti, quali procuratori antistatari, hanno proposto azione di ottemperanza per conseguire l’attuazione di due sentenze emesse dal Tribunale di Napoli e dal Tribunale di Napoli Nord in funzione di giudice del lavoro. I provvedimenti recavano condanna del Ministero resistente al pagamento delle spese processuali liquidate in favore degli istanti, rispettivamente per € 1.314,00 e € 670,00, oltre accessori di legge.

I titoli esecutivi erano stati notificati all’amministrazione in data 4.6.2024 e 27.6.2024, ai sensi degli artt. 479 cod. proc. civ. e 115 cod. proc. amm.. Non essendo stata proposta impugnazione, le sentenze erano passate in giudicato. Decorso inutilmente il termine di centoventi giorni, gli istanti hanno chiesto la condanna dell’amministrazione al pagamento, la nomina di un commissario ad acta e l’applicazione delle penalità di mora. Il Ministero si è costituito per resistere.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto verificato la sussistenza dei presupposti processuali dell’azione, richiamando l’art. 112 comma 2 cod. proc. amm., che consente di conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario. Ha ritenuto rispettati tanto il termine dell’art. 114, comma 1, cod. proc. amm., quanto quello dell’art. 87, comma 2, lett. d), e 3 del medesimo codice.

Ha poi accertato l’infruttuoso decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica dei titoli esecutivi, previsto per le esecuzioni forzate nei confronti delle pubbliche amministrazioni dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996, convertito con modificazioni nella legge n. 30/1997. Poiché l’amministrazione non ha allegato alcuna prova dell’adempimento, il Tribunale ha dichiarato l’obbligo di dare esatta ed integrale esecuzione nel termine di 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza.

In accoglimento della domanda, il Collegio ha nominato sin da ora quale commissario ad acta il Direttore Generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero, con facoltà di delega a un funzionario. All’organo straordinario spetta l’allocazione della somma in bilancio, ove manchi lo stanziamento, e l’espletamento delle fasi di impegno, liquidazione, ordine e pagamento. Il Collegio ha precisato che l’esaurimento dei fondi o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento.

Quanto all’astreinte ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., il Tribunale l’ha liquidata nella misura degli interessi legali sull’importo complessivo del giudicato, in aggiunta a quelli dovuti ex lege, valorizzando la funzione compulsiva e di garanzia del principio di effettività della tutela di cui all’art. 1 del cod. proc. amm.. Ha fissato il dies a quo nel sessantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione e il dies ad quem nel giorno dell’adempimento spontaneo, anche tardivo, richiamando l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 8/2021 in tema di esercizio concorrente del potere. Ha infine indicato quale limite massimo il 10% dell’importo dovuto, richiamando l’Adunanza Plenaria n. 7/2019, che impone una soglia oltre la quale la penalità perderebbe la funzione compulsoria per divenire fonte di sproporzionata locupletazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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