Revoca della parità scolastica e sopravvenuto difetto di interesse (TAR Campania n. 4435 del 12.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
La revoca del riconoscimento della parità scolastica è atto sindacabile nel merito contabile-amministrativo della permanenza dei requisiti, ma il giudizio perde la sua ragione quando sopravvenga un provvedimento dell’Amministrazione che, prendendo atto della rinuncia allo status e della cessazione della parità dall’anno scolastico successivo, riconosca implicitamente la continuità del regime di parità per l’anno in corso. In tale ipotesi il ricorso è improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ex art. 100 c.p.c., non potendosi dichiarare una cessata materia del contendere limitata al solo anno scolastico in corso, poiché l’ordinanza cautelare del Consiglio di Stato non travolge il provvedimento di revoca. Gli effetti di piena soddisfazione dell’interesse leso non possono derivare, di per sé, da provvedimenti giurisdizionali di natura cautelare. La sopravvenuta carenza di interesse può essere desunta anche dalla condotta processuale del ricorrente che dichiari di voler fare salvi gli effetti dell’ordinanza cautelare e della cessazione dell’attività.
Il Fatto
L’Istituto ricorrente, riconosciuto come scuola paritaria, impugnava il decreto del Ministero dell’Istruzione e del Merito, USR Campania, n. 48233 del 9 agosto 2024, con cui era stata disposta la revoca del riconoscimento della parità scolastica con decorrenza dall’anno scolastico 2024/2025, unitamente agli atti presupposti: la nota di preavviso, il piano straordinario di verifica e la relazione ispettiva con esito negativo. A sostegno del gravame deduceva l’insussistenza dei presupposti del provvedimento sotto vari profili.
In sede cautelare il Tribunale accoglieva dapprima l’istanza monocratica con decreto n. 1874 del 26 settembre 2024, poi respingeva l’istanza con ordinanza n. 2141 del 28 ottobre 2024, valorizzando le irregolarità accertate in sede ispettiva. Il Consiglio di Stato, con ordinanza n. 4508/2024, riformava la decisione, invitando l’Istituto a completare la riorganizzazione e l’Amministrazione a rivalutare l’assetto raggiunto entro due mesi, precisando che l’eventuale conferma della revoca avrebbe avuto effetto dall’anno scolastico 2025/2026.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che, con decreto depositato il 14 maggio 2025, l’Ufficio Scolastico Regionale, preso atto della rinuncia allo status giuridico di scuola paritaria con decorrenza dall’1 settembre 2025, ha decretato la cessazione della parità scolastica dalla medesima data ai sensi dell’art. 5, comma 10, lett. a), D.M. n. 83/2008. Tale provvedimento richiama espressamente l’ordinanza del Consiglio di Stato e dà atto della continuità dello svolgimento dell’attività scolastica per l’anno in corso.
Da qui il primo approdo: il ricorso non è più sorretto da interesse ex art. 100 c.p.c. e va dichiarato improcedibile. Il Tribunale esclude però che possa dichiararsi una cessata materia del contendere limitata all’anno scolastico 2024/2025, giacché il rilievo dell’ordinanza cautelare non è di portata tale da travolgere il provvedimento di revoca gravato, che resisterebbe alle doglianze.
Il Collegio precisa inoltre che l’eventuale conferma della revoca costituiva un atto futuro che il Ministero avrebbe dovuto adottare all’esito della riorganizzazione, e che gli effetti di cessazione della materia del contendere, presupponendo la piena soddisfazione dell’interesse leso, non possono derivare da provvedimenti giurisdizionali di natura cautelare.
La conclusione in rito trova tuttavia autonomo fondamento nell’atto sopravvenuto del Ministero, depositato e non impugnato, che incide sul medesimo rapporto in controversia e appare di per sé sufficiente a dichiarare l’improcedibilità. La dichiarazione del ricorrente, volta a fare salvi gli effetti dell’ordinanza cautelare e a dare atto della cessazione dell’attività al 31 agosto 2025, è letta come sopravvenuta carenza di interesse. Stante l’estrema peculiarità della vicenda, le spese di lite sono integralmente compensate, con espressa statuizione di irripetibilità del contributo unificato.
Nota della Redazione
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