Atto comunale sulla SCIA e acquisizione al patrimonio: nessuna lesione autonoma (TAR Campania n. 5942 del 26.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso avverso la nota con cui il Comune, riscontrando una SCIA di demolizione di opere abusive, si limiti a precisare che il ripristino dello stato dei luoghi non comporta la restituzione delle particelle già acquisite al patrimonio comunale. L’atto non contiene alcuna autonoma determinazione ablatoria o restitutoria, ma si esaurisce nella ricognizione degli effetti già prodotti dai precedenti provvedimenti acquisitivi divenuti definitivi. Sono impugnabili, infatti, soltanto gli atti idonei a produrre una lesione concreta, attuale e diretta della posizione giuridica del destinatario, mentre restano sottratti al sindacato giurisdizionale gli atti meramente confermativi, ricognitivi o esplicativi, privi di autonoma capacità lesiva. La lesione lamentata deriva dagli effetti delle ordinanze di acquisizione, non dalla comunicazione che li richiama.

Il Fatto

Il compendio immobiliare del ricorrente era stato interessato da procedimenti repressivi per abusi edilizi. A seguito dell’inottemperanza agli ordini di demolizione, il Comune aveva disposto l’acquisizione gratuita delle aree e dei manufatti al patrimonio comunale con le ordinanze n. 82 del 2002 e n. 64 del 2003, adottate ai sensi dell’art. 31 del d.P.R. n. 380 del 2001.

Dichiarando di voler eliminare le opere abusive e ripristinare lo stato dei luoghi, il ricorrente ha presentato una SCIA per l’esecuzione degli interventi demolitori. Con la nota prot. n. 34318 del 12 ottobre 2022 l’Amministrazione, pur non opponendosi alle opere di ripristino, ha precisato che la demolizione non avrebbe determinato la restituzione delle particelle già acquisite, rimaste nella titolarità dell’ente. Il ricorrente ha impugnato la nota davanti al TAR, sostenendo il venir meno della ragione giustificativa dell’acquisizione e il contrasto con i principi di ragionevolezza, proporzionalità e buon andamento. Il Comune ha eccepito l’inammissibilità per difetto di natura provvedimentale dell’atto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio individua la questione decisiva nella natura dell’atto impugnato e nella sua idoneità a produrre effetti lesivi nella sfera giuridica del destinatario. Richiamando un consolidato orientamento — Cons. St., sez. III, n. 1419 del 2025 e Cons. St., sez. III, n. 8590 del 2021 — il TAR ribadisce che sono impugnabili soltanto gli atti capaci di una lesione concreta, attuale e diretta, restando esclusi gli atti meramente confermativi, ricognitivi o interlocutori.

Applicando tale criterio, la nota gravata non contiene alcuna autonoma determinazione amministrativa: non dispone una nuova acquisizione, non adotta provvedimenti ablatori, non decide una specifica istanza di retrocessione e non modifica l’assetto degli interessi già definito. Il suo contenuto si esaurisce nella precisazione che la mera esecuzione delle demolizioni non avrebbe fatto venir meno, automaticamente, gli effetti delle ordinanze acquisitive ormai definitive.

La lesione lamentata non deriva dunque dalla nota, ma dagli effetti giuridici dei provvedimenti acquisitivi, che hanno già disposto il trasferimento della proprietà al patrimonio comunale. La comunicazione impugnata prende atto di tale situazione e ne rappresenta le conseguenze, senza introdurre alcun elemento innovativo.

Il Collegio respinge anche la prospettazione secondo cui l’eliminazione dell’abuso determinerebbe automaticamente il venir meno dell’acquisizione: il profilo resta assorbito dalla considerazione che l’atto impugnato non contiene alcuna statuizione nuova. Il ricorrente avrebbe dovuto contestare direttamente i provvedimenti acquisitivi oppure impugnare un eventuale e autonomo diniego di restituzione, ove adottato all’esito di una specifica istanza.

Il TAR richiama infine l’ordinanza cautelare n. 498 del 13 marzo 2023, con cui la Sezione aveva già ritenuto fondata l’eccezione di inammissibilità, e rileva che le successive difese non superano quelle considerazioni. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con integrale compensazione delle spese di giudizio in ragione della natura processuale della decisione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *