SCIA e fascia di rispetto PTCP poteri inibitori e permesso convenzionato (TAR Lombardia n. 2363 del 28.08.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di SCIA edilizia, i poteri inibitori, repressivi e conformativi devono essere esercitati entro il termine di trenta giorni dalla presentazione della segnalazione, con preferenza per l’invito alla conformazione ove questa sia possibile. L’invito a conformare adottato ai sensi dell’art. 19, comma 3, legge n. 241/1990 interrompe il termine, che ricomincia a decorrere dalla comunicazione delle misure da parte del privato. Il permesso di costruire convenzionato ex art. 28-bis d.P.R. n. 380/2001 non attribuisce al titolare un diritto soggettivo all’edificazione e la convenzione non elide i vincoli prescrittivi e prevalenti del PTCP, che prevalgono sugli strumenti urbanistici locali di recepimento difforme. La Carta dei vincoli del PGT, quale recepimento del PTCP, non perde efficacia per il fatto che altre tavole non riportino il tracciato.
Il Fatto
La società ricorrente ha presentato al Comune una SCIA alternativa al permesso di costruire per un edificio bifamiliare da realizzare su un lotto compreso in un permesso di costruire convenzionato risalente al 2009. L’area ricade, secondo la Provincia, nel corridoio di salvaguardia di quaranta metri per lato della futura tangenziale prevista dal PTCP.
Il Comune ha dapprima invitato la società a conformare la segnalazione, poi ha emesso il preavviso di diniego e infine il provvedimento di divieto di esecuzione delle opere. La ricorrente ha impugnato il diniego, gli atti presupposti e, in parte, la carta dei vincoli del PGT, deducendo la consumazione dei poteri inibitori, il difetto di partecipazione e l’inefficacia del vincolo provinciale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge il ricorso ritenendo assorbite le eccezioni preliminari di tardività. Sul primo ordine di censure osserva che la nota comunale del 28.10.2022 costituisce un invito a conformare adottato tempestivamente: essa ha interrotto il termine, che ha ripreso a decorrere dalle integrazioni progettuali depositate dalla società. Anche il preavviso di diniego risulta quindi tempestivo, perché collocato entro trenta giorni dall’ultima integrazione.
L’art. 19, comma 3, legge n. 241/1990 riconosce all’amministrazione un triplice ordine di poteri, con preferenza per quelli conformativi quando non sussistano impedimenti assoluti. Nel caso concreto la conformazione è risultata oggettivamente impossibile, ricadendo l’opera entro la fascia di rispetto del PTCP in vigore dal 2007: l’attività deve quindi intendersi vietata e non può consolidarsi alcun effetto della segnalazione.
Quanto alle garanzie partecipative, la peculiare natura della SCIA — atto privato e non istanza di parte — esclude la necessità della comunicazione di avvio e del preavviso di rigetto prima dell’esercizio dei poteri di controllo. Il Collegio richiama sul punto Cons. Stato, Sez. V, n. 1111 del 2019 e Cons. Stato, Sez. VI, n. 9125 del 2022.
Sul vincolo provinciale il Tribunale ricostruisce la disciplina del PTCP: la tangenziale figura nella Tabella A con efficacia prescrittiva e prevalente, pur senza vincolo localizzativo, e la fascia di salvaguardia resta efficace fino all’approvazione del progetto definitivo. Il vincolo prevale quindi sul recepimento difforme del PGT e non è stato impugnato.
La norma di salvaguardia dell’art. 9 delle N.T.A. del Piano delle Regole non si applica, perché riguarda piani attuativi e programmi integrati e non il permesso di costruire convenzionato, istituto diverso per natura e funzione. La convenzione non genera un diritto soggettivo all’edificazione: il titolo abilitativo resta atto amministrativo e il Comune non deve rimuoverlo in autotutela per inibire la singola segnalazione. Irrilevante, infine, l’omessa menzione nel certificato di destinazione urbanistica, atto meramente dichiarativo, e l’avvenuta autorizzazione paesaggistica, titolo autonomo sotto il profilo funzionale.
Nota della Redazione
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