Legittimazione del comproprietario e sufficienza della delibera assembleare nell’accertamento di compatibilità paesaggistica (TAR Sicilia n. 2926 del 28.08.2024)

Principi di diritto (Massima)
In sede di accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi dell’art. 167, quarto comma, del decreto legislativo n. 42/2004, l’Amministrazione è tenuta a svolgere un’indagine appropriata, nei limiti delle proprie competenze e dei propri poteri, sulla provenienza della richiesta da un soggetto effettivamente legittimato. A tal fine è sufficiente, sul piano squisitamente amministrativo, la produzione del verbale di assemblea straordinaria dei comproprietari, indipendentemente dalla situazione effettiva di titolarità del bene. La qualificazione delle opere come piccolo abuso, in quanto non comportino creazione di superfici utili o di volumi, non è sindacabile in presenza di legittima richiesta autorizzatoria. Il comproprietario non richiedente è titolare di un interesse giuridicamente qualificato all’impugnazione, corrispondente a quello del controinteressato, ma la caducazione dell’atto resta subordinata all’accertamento della illegittimità della richiesta.

Il Fatto

Il ricorrente, comproprietario di un’area in zona C del Parco dell’Etna, impugna il provvedimento con cui l’Ente Parco ha accertato la compatibilità paesaggistica di una recinzione e di un cancello di ingresso realizzati su area comune da altro comproprietario. Espone di avere un contenzioso possessorio con gli autori delle opere, i quali hanno ottenuto il provvedimento in forza di una delibera dell’assemblea straordinaria dei comproprietari, a sua volta impugnata davanti al Tribunale civile.

Deduce che l’istanza non proveniva da tutti i comproprietari, che l’istruttoria è stata superficiale e che il provvedimento è contraddittorio. Con motivi aggiunti richiama l’ordinanza del Tribunale civile che ha accolto il ricorso avverso la delibera assembleare, adottata senza la partecipazione di tutti i titolari di diritti reali sulla particella. Il controinteressato eccepisce carenza di interesse e, nel merito, la correttezza della qualificazione come piccolo abuso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ritiene il ricorso infondato e affronta anzitutto l’eccezione di carenza di interesse. Il ricorrente, in quanto comproprietario del bene oggetto del provvedimento, dispone di un interesse giuridicamente qualificato all’impugnazione, corrispondente a quello del controinteressato, poiché entrambi si fondano sul diritto di comproprietà. L’eccezione è quindi superata.

Nel merito, il Tribunale richiama il principio secondo cui l’Amministrazione è tenuta a svolgere un’indagine appropriata sulla provenienza della richiesta autorizzatoria da soggetto effettivamente legittimato, ma nei limiti delle proprie competenze e dei propri poteri. Nel caso concreto il richiedente ha prodotto il verbale di assemblea straordinaria del 27 luglio 2020: tale documentazione è ritenuta sufficiente ai fini squisitamente amministrativi, indipendentemente dalla situazione effettiva di titolarità del bene.

Quanto ai motivi aggiunti, il Collegio osserva che non introducono nuove censure: si limitano a confermare, alla luce della decisione del giudice civile, quanto già dedotto nel ricorso introduttivo, ossia la mancata provenienza dell’istanza da tutti i comproprietari. La questione civilistica resta pertanto estranea all’oggetto del giudizio amministrativo.

Il provvedimento è dunque legittimo perché adottato sulla base di una delibera assembleare che attestava la legittimazione dei richiedenti. Restano espressamente salvi gli ulteriori provvedimenti che l’Amministrazione adotterà alla luce della pronuncia del Tribunale civile, con ciò disegnando il confine tra l’accertamento paesaggistico e la vicenda dominicale. Il ricorso è rigettato e le spese sono compensate in ragione della peculiarità della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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