La s.c.i.a. non sana gli abusi e la demolizione non richiede motivazione (Cons. Stato n. 2240 del 17.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
La s.c.i.a. edilizia non è un provvedimento amministrativo a formazione tacita e non dà luogo a un titolo costitutivo: essa resta un atto privato che abilita l’attività nei soli limiti di legge. Decorso il termine per l’esercizio del potere inibitorio, l’amministrazione conserva un potere di autotutela sui generis e le attribuzioni di vigilanza in materia di abusi edilizi, non soggette a limiti temporali. L’ordine di demolizione è atto dovuto e vincolato, la cui motivazione si esaurisce nella descrizione delle opere abusive e delle ragioni della loro abusività, senza necessità di comparazione con l’interesse pubblico concreto. La s.c.i.a. di ripristino non è idonea a supplire alle difformità sostanziali accertate, ivi comprese le variazioni essenziali in materia antisismica. Il mero ritardo dell’amministrazione non radica alcun affidamento legittimo alla conservazione dell’illecito permanente.

Il Fatto

La società appellante gestisce un’attività di ristorazione in un immobile interessato da un cambio di destinazione d’uso del locale tecnico seminterrato, trasformato in cucina, e dalla realizzazione di setti murari portanti privi di autorizzazione sismica. Il Comune aveva adottato un’ordinanza di demolizione, poi annullata solo in parte con sentenza del TAR relativa a un’unità immobiliare destinata a garage, seguita da una nuova ordinanza recante la contestazione del cambio d’uso effettuato mediante CILA non idonea.

La società presentava quindi una s.c.i.a. di ripristino, rispetto alla quale il Comune dichiarava la non procedibilità e adottava, ai sensi dell’art. 27 del d.P.R. n. 380/2001, una nuova ordinanza di demolizione. I ricorsi proposti sono stati respinti dal TAR Campania con la sentenza impugnata, oggetto di appello davanti al Consiglio di Stato.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo censura la tardività della declaratoria di inefficacia della s.c.i.a. del 27 maggio 2022, in relazione ai termini di sessanta giorni e di trenta giorni previsti dall’art. 19, commi 3 e 6-bis, l. n. 241/1990. Il Collegio ritiene la censura infondata: scaduto il termine per l’esercizio dei poteri inibitori, l’amministrazione conserva un potere residuale di autotutela, da intendere come potere sui generis che non opera mediante un provvedimento di secondo grado in senso tecnico. Il richiamo è all’orientamento espresso da Cons. Stato, Sez. III, n. 3896 del 2024 e a precedenti conformi.

Il secondo motivo deduce la violazione dell’art. 7 e dell’art. 21-nonies l. n. 241/1990, con difetto di motivazione e irragionevolezza del termine di intervento. La Corte ribadisce che i provvedimenti di repressione degli abusi sono di natura vincolata: la loro adozione si giustifica sul mero riscontro dell’abusività e non richiede valutazione dell’interesse pubblico, urbanistico o paesaggistico inciso. L’ordine di demolizione è sufficientemente motivato con la descrizione delle opere e delle ragioni della loro abusività, anche quando intervenga a distanza di tempo, perché non è configurabile alcun affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di illecito permanente.

Quanto alla s.c.i.a., il Collegio richiama l’insegnamento secondo cui essa non è titolo costitutivo e lascia impregiudicati i poteri di vigilanza e controllo in materia di abusi edilizi, non soggetti a limiti temporali. Nel caso concreto il ripristino non è stato correttamente eseguito: permangono la canna fumaria, gli impianti nelle pavimentazioni e due setti murari portanti non presenti nei grafici dell’autorizzazione unica e privi di autorizzazione sismica, qualificabili come variazione essenziale ai sensi dell’art. 32, lett. e), del d.P.R. n. 380/2001.

Né vale l’affidamento legittimo invocato dall’appellante: il trascorrere del tempo e l’inerzia, anche prolungata, dell’amministrazione non possono rendere legittimo ciò che è illegittimo ab origine. La nuova ordinanza è stata adottata in esecuzione del disposto cautelare del TAR, che aveva imposto una specifica autonoma contestazione degli ulteriori abusi. L’appello è pertanto respinto, con compensazione delle spese in ragione della complessità della questione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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