SCIA e potere inibitorio del Comune tra inesauribilità e risarcimento (TAR Abruzzo n. 515 del 06.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il Comune, a fronte di una SCIA che segnala variazioni strutturali e di destinazione d’uso di una struttura ricettiva, può ordinare la cessazione degli effetti della segnalazione e la chiusura dell’attività quando l’istruttoria accerta il venir meno dei presupposti dichiarati. La misura inibitoria è legittima se sorretta dalla necessità di prevenire pericoli alla incolumità degli ospiti e dalla tutela degli operatori concorrenti, e se il termine per regolarizzare coincide con l’adeguamento alle prescrizioni imposte. Il sopravvenire di un successivo provvedimento che assorbe gli effetti dell’atto impugnato rende improcedibile la domanda demolitoria per difetto di utilità, ma non estingue l’interesse all’accertamento della fondatezza ai fini risarcitori per il periodo intermedio.

Il Fatto

La ricorrente, conduttrice di un ramo d’azienda costituito da un complesso di beni destinati a residenze alberghiere per la terza età, presentava al Comune due SCIA, il 19.8.2019 e il 28.8.2019, rispettivamente per variazioni strutturali e per subingresso in attività di struttura ricettiva.

Il Comune, accertata la carenza dei requisiti di agibilità per alterazione delle destinazioni d’uso, modifiche alle strutture e mancato rispetto della normativa antincendio, ordinava la cessazione immediata degli effetti delle segnalazioni e la chiusura dell’attività fino a regolarizzazione. La società impugnava l’ordinanza n. 2 del 13.9.2019 con cinque motivi, deducendo la mancata assegnazione del termine di adeguamento, l’eccesso di potere e la mancata estensione del contraddittorio alla proprietaria titolare dell’autorizzazione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva anzitutto un profilo di improcedibilità parziale. Nelle more del giudizio il Comune, all’esito di un sopralluogo dei NAS e rilevata l’assenza di autorizzazione provvisoria per l’attività di servizi alla persona, ha adottato l’ordinanza n. 1 del 24.3.2023, che ha disposto la cessazione immediata dell’attività. Tale provvedimento, non gravato con motivi aggiunti, ha assorbito gli effetti dell’atto impugnato: l’annullamento di quest’ultimo non recherebbe più alcuna utilità alla ricorrente.

Residua però un interesse all’accertamento della fondatezza del ricorso ai fini del risarcimento del danno, allegato sia pure genericamente nell’istanza di sospensiva, per il periodo compreso tra l’adozione del provvedimento impugnato e quello sopravvenuto.

Nel merito il ricorso è infondato. I presupposti di fatto posti a base dell’ordinanza, richiamati nel provvedimento cautelare e non contestati, giustificano la dichiarazione di inefficacia delle SCIA e l’interdizione. La ricorrente aveva segnalato una variazione da complesso ricettivo con 50 posti letto a residenza turistico-alberghiera per anziani con 25 posti, come tale esonerata dalla verifica di conformità alla normativa antincendio richiesta dal d.P.R. 151/2011 per le strutture con oltre 25 posti-letto. Tuttavia il sopralluogo dei NAS del 27.8.2019 accertava la presenza di 31 persone, alcune non autosufficienti nella deambulazione.

Le ragioni della misura inibitoria sono chiaramente indicate nel preambolo: la necessità di prevenire pericoli alla incolumità degli ospiti e la tutela degli operatori che esercitano la stessa attività nel rispetto della normativa di settore. A tali capi di motivazione, ciascuno idoneo a sorreggere il dispositivo, la ricorrente non oppone censure specifiche.

Quanto alla mancata assegnazione di un termine per regolarizzare, il Collegio osserva che un termine è stato in realtà assegnato, coincidendo con l’adeguamento alle prescrizioni imposte. Infondata è anche la censura sulla mancata estensione del contraddittorio alla società titolare dell’autorizzazione: l’affitto del ramo d’azienda ha separato l’esercizio dell’attività dalla titolarità dell’autorizzazione, e il provvedimento inibisce l’esercizio dell’attività oggetto delle SCIA della ricorrente, senza effetti sull’autorizzazione della dante causa, fondata su presupposti fattuali diversi. All’accertamento dell’infondatezza consegue la liquidazione delle spese secondo il principio della soccombenza virtuale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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