Rinnovo permesso di soggiorno, pericolosità sociale e bilanciamento con il nucleo familiare (TAR Marche n. 151 del 19.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di esame della domanda cautelare ai sensi dell’art. 55 cod. proc. amm., risulta privo di fumus boni iuris il ricorso avverso il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno allorché il provvedimento impugnato si fondi su un giudizio di pericolosità sociale del richiedente, desunto dalla commissione di plurimi reati, con condanna a pena detentiva, commessi con violenza e in situazione di recidiva. In tale evenienza, il giudice amministrativo deve valutare se l’Amministrazione abbia già correttamente operato il bilanciamento tra le esigenze di sicurezza pubblica e la tutela del nucleo familiare, nonché considerato l’effettivo inserimento sociale del soggetto, desumibile anche dalla dimostrazione dello svolgimento di un’attività lavorativa.
Il Fatto
La Questura di Pesaro e Urbino aveva adottato un decreto di rigetto dell’istanza di rinnovo del titolo di soggiorno presentata da un cittadino straniero. Il provvedimento si basava sulla ritenuta pericolosità sociale del richiedente, evidenziata dalla commissione di plurimi reati, con condanna a pena detentiva, commessi con violenza e in regime di recidiva. Avverso tale decreto, il ricorrente proponeva ricorso dinanzi al TAR Marche, chiedendo, in via incidentale, la sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche, nella camera di consiglio del 18 giugno 2026, ha esaminato la domanda cautelare alla luce del disposto di cui all’art. 55 cod. proc. amm., verificando in via sommaria la fondatezza dei motivi di ricorso. Ad un primo esame, i giudici hanno ritenuto che le censure dedotte non fossero supportate da un sufficiente fumus boni iuris, tale da indurre a una ragionevole previsione sull’esito favorevole del ricorso nel merito.
La valutazione negativa è stata ancorata al giudizio di pericolosità sociale formulato dall’Amministrazione con il diniego impugnato, giudizio fondato su plurimi reati, accompagnati da condanna a pena detentiva, commessi con violenza e in condizione di recidiva. Il Collegio ha verificato che l’Amministrazione aveva già effettuato il necessario bilanciamento tra le esigenze di sicurezza pubblica e la tutela del nucleo familiare del richiedente, sin dalla comunicazione dei motivi ostativi al rinnovo del titolo.
Ulteriore elemento considerato è stato il mancato effettivo inserimento sociale del ricorrente, desunto dall’omessa dimostrazione dell’attuale svolgimento di un’attività lavorativa. Tale circostanza ha contribuito a escludere la sussistenza dei presupposti per l’accoglimento dell’istanza cautelare, non emergendo allo stato elementi sufficienti a superare il giudizio negativo espresso dall’Amministrazione.
Alla luce di tali considerazioni, il TAR ha respinto la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, disponendo l’integrale compensazione delle spese tra le parti per la ricorrenza di giusti motivi. Il Collegio ha inoltre disposto l’oscuramento delle generalità della parte ricorrente, ai sensi dell’art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003 e dell’art. 10 del Regolamento (UE) 2016/679, a tutela dei diritti e della dignità dell’interessato.
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Nota della Redazione
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