SCIA unica e obbligo di conformazione prima del divieto di attività (TAR Sicilia n. 2672 del 28.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
In caso di accertata carenza dei requisiti della SCIA, l’amministrazione non può dichiararne senz’altro l’improcedibilità, ma deve verificare se l’attività segnalata possa essere conformata alla normativa vigente, invitando il privato a adottare le misure necessarie nel termine non inferiore a trenta giorni previsto dall’art. 19, comma 3, legge n. 241/1990. Il potere di divieto e di rimozione degli effetti costituisce l’extrema ratio rispetto all’atto conformativo, in applicazione del principio di proporzionalità o del minimo mezzo. L’amministrazione è tenuta a ricercare la soluzione meno invasiva tra quelle egualmente idonee al perseguimento dell’interesse pubblico. Le mere irregolarità formali della segnalazione, a fronte di un contenuto informativo esaustivo, non giustificano la paralisi dell’iniziativa economica e vanno sanate in via collaborativa. Il principio opera anche in relazione al modello della SCIA unica disciplinato dall’art. 19 bis, comma 2, legge n. 241/1990.
Il Fatto
La titolare di una ditta individuale esercitava la somministrazione di alimenti e bevande da asporto in virtù di una precedente segnalazione. Dopo un intervento edilizio di ristrutturazione dei locali, finalizzato ad aumentare la capienza e ad adeguare gli spazi ai requisiti igienico-sanitari, presentava al SUAP comunale una nuova SCIA per passare alla ristorazione con servizio ai tavoli.
Il Comune, con nota del 27.08.2025, dichiarava l’inefficacia della segnalazione, rilevando la mancanza di una specifica SCIA commerciale e l’inidoneità igienico-sanitaria della sede. Esperito senza esito il tentativo di autotutela, la ditta ricorreva al TAR. In sede cautelare il Tribunale sospendeva il divieto e onerava il Comune di un riesame. All’esito, con nota del 21.01.2026, l’amministrazione riconosceva la conformità dei locali sul piano sanitario, ma confermava l’improcedibilità per la sola assenza di una parallela segnalazione commerciale, così imponendo l’impugnazione con motivi aggiunti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto il profilo processuale. Il ricorso introduttivo è stato dichiarato improcedibile con sentenza parziale per sopravvenuta sostituzione dell’atto, ma la ricorrente ha chiesto a verbale l’accertamento dell’illegittimità ai fini risarcitori. Il Tribunale qualifica la dichiarazione come emendatio libelli tempestiva e richiama Cons. Stato, Ad. Plen., sent. 13.07.2022, n. 8, che ammette l’accertamento preventivo dell’illegittimità quale antecedente logico dell’azione risarcitoria.
Nel merito, il dato incontroverso è che una delle originarie giustificazioni del diniego, ovvero la non conformità igienico-sanitaria dei locali, era infondata: il Comune stesso, in sede di riesame, ha dato atto della regolarità della sede. Le prime determinazioni risultano pertanto illegittime almeno sotto tale profilo.
Quanto alla seconda giustificazione, la Corte esamina in via prioritaria la violazione dell’art. 19, comma 3, legge n. 241/1990, che impone all’amministrazione, ove sia possibile conformare l’attività alla normativa, di invitare il privato a provvedere prescrivendo le misure necessarie. Da tale disposizione il Collegio deduce il dovere di rispettare il principio di proporzionalità, richiamando la distinzione tra idoneità, necessarietà e adeguatezza elaborata da TAR Lazio, Roma, Sez. II, sentenza 01.02.2022, n. 1185.
Il Tribunale rileva che la segnalazione conteneva comunque i dati indispensabili per le valutazioni commerciali e che le irregolarità formali avrebbero potuto essere sanate in fase conformativa. Richiama quindi l’art. 19 bis, commi 1 e 2, legge n. 241/1990, che impone all’interessato un’unica SCIA allo Sportello Unico: incombenti in concreto rispettati dalla ditta.
Sul punto il Collegio richiama infine TAR Sicilia, Palermo, Sez. III, ord. caut. 11.06.2026, n. 362, che ha escluso ostacoli giuridici alla presentazione di un’unica segnalazione per l’estensione dell’attività, potendo le difficoltà informatiche essere risolte per via di interlocuzione. Il ricorso è pertanto accolto, con assorbimento degli ulteriori profili e condanna dell’amministrazione alle spese.
Nota della Redazione
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