Divieto di detenzione armi e valutazione prognostica dell’affidabilità (TAR Emilia-Romagna n. 536 del 24.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il porto e la detenzione di armi non costituiscono oggetto di un diritto assoluto, ma di un’interesse cedevole a fronte del ragionevole sospetto di abuso, la cui valutazione spetta in via ampiamente discrezionale all’Autorità di pubblica sicurezza. Il giudizio di inaffidabilità ha natura preventiva e cautelare e si fonda su un ragionamento induttivo di tipo probabilistico, che richiede un attendibile grado di verosimiglianza e non la certezza propria dell’accertamento penale. A tal fine sono sufficienti fatti o episodi anche privi di rilievo penale, indipendentemente dall’accertamento di un concreto abuso e dalla riconducibilità degli stessi a responsabilità dell’interessato. Il sindacato del giudice amministrativo resta limitato ai profili di abnormità, palese contraddittorietà, irragionevolezza, illogicità e travisamento dei fatti. Non è richiesto un apparato motivazionale particolare, occorrendo solo che le valutazioni dell’Amministrazione non siano irrazionali o arbitrarie.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di licenza di porto di fucile per uso tiro a volo, ha impugnato il decreto con cui il Prefetto di Modena gli ha vietato la detenzione di armi, munizioni ed esplosivi, insieme al consequenziale provvedimento di revoca della licenza adottato dal Questore. All’origine vi era una segnalazione dei Carabinieri, originata da una telefonata del ricorrente alla Polizia Locale, nella quale egli, lamentando l’eccessivo rumore notturno prodotto da un vicino impianto di lavorazione ceramica, aveva prospettato l’uso improprio della propria carabina.
Il ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 39 TULPS, l’irragionevolezza e sproporzione del provvedimento, il difetto di istruttoria e di motivazione, sostenendo che le frasi costituivano un mero sfogo esagerato, volto a sollecitare l’intervento delle autorità, e che il mancato abuso nei tre giorni successivi dimostrava la sua capacità di uso corretto delle armi. L’Amministrazione resistente ha chiesto il rigetto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce anzitutto il quadro giurisprudenziale di riferimento, richiamando molteplici precedenti del Consiglio di Stato e dei TAR. Ne ricava che l’art. 39 TULPS attribuisce all’Autorità di P.S. poteri ampiamente discrezionali, finalizzati alla tutela dell’ordine e della sicurezza pubblici, e che i relativi provvedimenti sono sufficientemente motivati mediante il riferimento a fatti idonei a far dubitare, anche solo per indizi, della sussistenza dei requisiti di affidabilità.
Il punto centrale è la natura del giudizio prognostico. Il pericolo di abuso delle armi si valuta secondo un ragionamento induttivo di tipo probabilistico, che non richiede la certezza oltre ogni ragionevole dubbio tipica dell’accertamento penale, ma una prognosi assistita da un attendibile grado di verosimiglianza, tale da far ritenere “più probabile che non” il pericolo di abuso. In questa prospettiva anticipatoria della difesa della legalità si collocano i provvedimenti di divieto, cui è riconosciuta natura cautelare e preventiva.
La stessa natura esclude che occorra dimostrare un concreto abuso: l’inaffidabilità può essere desunta da fatti o episodi anche privi di rilievo penale, indipendentemente dalla riconducibilità degli stessi alla responsabilità dell’interessato, e non richiede né un giudizio di pericolosità sociale né un onere motivazionale particolarmente articolato. Il rilascio della licenza, del resto, ha contenuto permissivo in deroga al generale divieto di portare e detenere armi sancito dall’art. 699 cod. pen. e ribadito dall’art. 4, comma 1, della legge n. 110/1975.
Applicando tali principi, il TAR ritiene le censure infondate. Le espressioni usate nella telefonata — il proposito di sparare due o tre colpi in aria con la carabina, e l’uso del possesso del porto d’armi come strumento di rivalsa — denotano una scarsa capacità di controllare le proprie reazioni in situazioni di agitazione e stress. La contestualizzazione in una situazione di obiettiva esasperazione per il rumore non esclude il pericolo di abuso. La circostanza che nei tre giorni successivi non vi sia stato alcun abuso non prova l’assenza dei presupposti, non essendo richiesto un abuso concreto. Quanto alla partecipazione procedimentale, il fatto che la Prefettura non abbia condiviso le osservazioni non implica che le abbia ignorate, avendo dato conto delle ragioni del loro rigetto.
Il Collegio osserva infine che il provvedimento incide su un’attività voluttuaria come il tiro a volo e non su un’attività lavorativa, circostanza che sposta il punto di equilibrio tra le istanze del privato e le esigenze di sicurezza della collettività nella direzione della tendenziale prevalenza di queste ultime. Il ricorso è pertanto respinto, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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