Ottemperanza al capo spese e distrazione a favore del difensore antistatario (TAR Marche n. 1270 del 28.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza è esperibile anche per la sola esecuzione del capo della sentenza che condanna la pubblica amministrazione al pagamento delle spese di giudizio, comprese quelle liquidate in favore del difensore della parte vittoriosa riconosciuto antistatario. La condanna alle spese instaura un rapporto obbligatorio tra il difensore e la parte pubblica soccombente, che legittima il primo a proporre l’azione di ottemperanza per conseguire l’utilità negata dall’inadempimento dell’amministrazione. Il ricorso è procedibile una volta decorso, dopo la notifica della sentenza, il termine di 120 giorni di cui all’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669. Resta esclusa la distrazione delle spese quando difensore e parte assistita coincidano, difettando il rapporto giuridico presupposto.
Il Fatto
Il ricorrente, nella veste di difensore in una serie di giudizi civili, aveva ottenuto dal Tribunale di Ancona e dal Tribunale di Fermo, in funzione di giudice del lavoro, alcune sentenze che condannavano l’amministrazione resistente a rifondere le spese legali in suo favore, quale procuratore antistatario. Le decisioni erano divenute definitive per mancata impugnazione e sono state notificate in forma esecutiva.
Decorso inutilmente il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996 senza che l’amministrazione provvedesse al pagamento, il ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo la nomina di un commissario ad acta che eseguisse il dovuto a cura e spese dell’ente. L’amministrazione si è costituita con memoria di stile, senza opporre difese sostanziali.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ritiene il ricorso meritevole di accoglimento, verificando in via prioritaria la sussistenza dei presupposti dell’ottemperanza. Le sentenze poste a fondamento dell’azione sono divenute definitive per mancata impugnazione, come attestato dal certificato del competente ufficio giudiziario allegato agli atti.
Il passaggio centrale riguarda l’ambito oggettivo del rimedio. Il giudice amministrativo afferma che il giudizio di ottemperanza è esperibile anche per l’esecuzione della parte della sentenza contenente la condanna al pagamento delle spese di giudizio, e in particolare quando esse siano liquidate in favore del difensore della parte vittoriosa riconosciuto antistatario. Tale pronuncia instaura un rapporto obbligatorio tra il difensore e la parte pubblica soccombente, legittimando il primo a proporre l’azione per il relativo adempimento. L’ottemperanza tende così a far conseguire al ricorrente vittorioso tutta l’utilità scaturente dalla pronuncia giurisdizionale, illegittimamente negata dall’amministrazione con un comportamento omissivo.
Superata la verifica sulla procedibilità — essendo decorso il termine di 120 giorni dall’art. 14 d.l. n. 669/1996 tra la notifica della sentenza e la proposizione del ricorso — il Tribunale rileva che la pubblica amministrazione, costituita solo formalmente, non ha opposto alcuna ragione contraria alla spettanza e all’azionabilità della pretesa. Il ricorso è quindi accolto nei limiti della pretesa azionata, con dichiarazione dell’obbligo di integrale esecuzione del capo spese, salvo quanto eventualmente già corrisposto.
Il Collegio assegna all’amministrazione il termine di 30 giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione e nomina, per il caso di perdurante inerzia, il commissario ad acta nella persona del dirigente ministeriale competente, con facoltà di adottare ogni atto necessario, comprese variazioni di bilancio e stipulazione di mutui. Quanto alle spese del giudizio di ottemperanza, l’amministrazione è condannata al relativo pagamento, tenuto conto di quanto statuito dal Consiglio di Stato, sez. VII, n. 9289 del 25 novembre 2025. È invece esclusa la chiesta distrazione delle spese processuali: la qualità di antistatario presuppone un rapporto giuridico tra difensore e parte assistita che nella specie non ricorre, stante l’identità tra difensore e parte.
Nota della Redazione
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