Revoca porto d’armi e divieto di detenzione: annullati per difetto istruttorio e motivazionale (TAR Molise n. 139 del 02.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nella materia delle armi, l’Amministrazione gode di poteri ampiamente discrezionali, ma la relativa azione deve comunque confluire in determinazioni amministrative adeguatamente istruite e motivate. Il provvedimento di revoca del porto d’armi e di divieto di detenzione di armi non può basarsi su un episodio isolato e contraddittorio, né può sovrapporre acriticamente i distinti profili dell’affidabilità soggettiva del titolare e delle condizioni di salute psicofisica del coniuge, senza averne approfondito le correlazioni. La condizione di salute del familiare non comporta automaticamente l’inaffidabilità del titolare dell’arma, che richiede una valutazione autonoma e specifica, concernente anche le modalità di custodia delle armi.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di porto d’armi ad uso caccia, impugnava il decreto con cui il Questore aveva disposto la revoca della licenza, il provvedimento con cui il Prefetto aveva disposto il divieto definitivo di detenzione armi, e il successivo decreto di rigetto del ricorso gerarchico. I provvedimenti traevano origine da un episodio del 12 giugno 2023, quando la moglie del ricorrente aveva richiesto l’intervento dei Carabinieri a seguito di una lite, dichiarando di aver ricevuto uno schiaffo, salvo poi ritirare la richiesta pochi minuti dopo, negando ogni violenza. Il giudice penale aveva successivamente archiviato il procedimento.
La Motivazione della Corte
Il TAR Molise ha accolto il ricorso, ritenendo fondate le censure relative al deficit istruttorio e motivazionale che ha inficiato i provvedimenti impugnati. Il Collegio ha ricordato che, sebbene l’Amministrazione goda di poteri ampiamente discrezionali nella materia, la relativa azione deve comunque tradursi in determinazioni adeguatamente istruite e motivate.
Nel caso di specie, la motivazione dei provvedimenti è stata “appiattita” sul rilievo del caso isolato del 12 giugno 2023, basandosi sulla contraddittoria sovrapposizione di considerazioni sull’inaffidabilità soggettiva dell’interessato e di congetture sulla condizione di salute della moglie, senza valutare adeguatamente né l’una né l’altra, e soprattutto senza spiegare se e in che misura lo stato di salute della donna potesse compromettere l’affidabilità del marito. La Corte ha rilevato che dalle dichiarazioni rese dalla moglie nel verbale di sommarie informazioni non emergevano indici sintomatici di una situazione familiare critica, né elementi per desumere il pericolo di abuso delle armi.
Il Tribunale ha evidenziato l’errore metodologico dell’Amministrazione, che ha sovrapposto i due distinti profili dell’affidabilità del marito e dello stato di salute della moglie, senza approfondirne le correlazioni. La condizione psicologica della donna, pur alterata, non poteva comportare automaticamente la perdita dei requisiti soggettivi in capo all’interessato. L’Amministrazione avrebbe dovuto valutare autonomamente l’affidabilità personale del titolare e, solo in un secondo momento, svolgere approfondimenti sullo stato di salute del coniuge per verificarne le eventuali ripercussioni sulla sicurezza della detenzione, considerando anche aspetti come le modalità di custodia delle armi. Nessuna di queste verifiche è stata congruamente espletata.
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Nota della Redazione
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