Sconto canoni demanio idrico ai grandi utenti solo mediante convenzione (TAR Lombardia n. 76 del 31.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
La riduzione dei canoni di polizia idraulica prevista dall’art. 13, comma 3, l.r. Lombardia n. 4/2016 per i gestori di reti tecnologiche che interferiscono con il reticolo idrico non configura un diritto conseguibile con la sola richiesta di regolarizzazione. La norma va letta sistematicamente con i commi 2 e 4 e opera esclusivamente in sede di convenzione, i cui criteri di determinazione sono rimessi a delibera della Giunta regionale ai sensi del comma 4. In mancanza dei criteri attuativi per il reticolo idrico minore, non è ammessa l’applicazione analogica dei criteri dettati per il reticolo principale, non ricorrendo una vacatio legis ma una scelta del legislatore regionale. Il diniego di convenzionamento deve essere motivato con gli apprezzamenti discrezionali che ne giustificano l’omessa stipula.
Il Fatto
La società ricorrente gestisce il servizio di distribuzione di energia elettrica e attraversa con le proprie reti porzioni del demanio idrico, in più casi senza titolo concessorio. Con avviso di accertamento del 23 settembre 2020 la Comunità Montana contestava numerosi attraversamenti del reticolo idrico minore comunale e quantificava i canoni dovuti per l’occupazione abusiva, applicando l’incremento del 7% previsto dall’art. 13, comma 1, l.r. 4/2016.
La società presentava istanza di regolarizzazione ai sensi dell’art. 13, comma 3, l.r. 4/2016, chiedendo la riduzione dei canoni e dichiarandosi disponibile alla convenzione ex commi 2 e 4. Con nota del 14 ottobre 2020 la Comunità Montana respingeva la richiesta, sostenendo che i grandi utenti hanno mera facoltà e non diritto al convenzionamento e che l’allegato H della D.G.R. n. X/7581 riguarda il solo reticolo principale. Seguiva una nota di conferma del 23 novembre 2020. La società impugnava davanti al TAR, che rigettava il ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina dapprima il secondo motivo, relativo al rilievo che i criteri di riduzione non si applicherebbero al reticolo minore. La ricostruzione dell’evoluzione normativa è corretta: la possibilità di convenzionamento è stata estesa al reticolo minore con la l.r. n. 17/2018, mentre l’allegato H della D.G.R. n. X/7581 è stato esteso solo con la successiva D.G.R. n. XI/4037 del 14 dicembre 2020. Al momento dell’adozione e della conferma dell’atto impugnato, dunque, i criteri attuativi per il reticolo minore non erano ancora stati fissati.
Il TAR esclude l’applicazione analogica dei criteri del reticolo principale. Non sussiste una lacuna normativa in senso tecnico: il legislatore regionale ha subordinato espressamente la determinazione degli sconti sul reticolo minore all’adozione di una delibera di Giunta. Il ricorso all’analogia non colmerebbe una lacuna, ma introdurrebbe una soluzione contrastante con la volontà del legislatore, analoga all’ipotesi di una norma inapplicabile fino all’adozione dei regolamenti attuativi. Irrilevante è che la Giunta abbia poi adottato gli stessi criteri, trattandosi di scelta discrezionale.
Il secondo capo di motivazione dell’atto è dunque legittimo. Poiché il provvedimento è sorretto da due autonome ragioni giustificatrici, è sufficiente la legittimità di una sola perché il ricorso sia rigettato, secondo il principio richiamato da Cons. Stato, sez. IV, n. 6470 del 27.9.2021.
Il Collegio esamina comunque il primo motivo per il rilievo generale delle questioni. È condivisibile la censura sull’obbligo di motivazione: poiché la convenzione può arrecare vantaggi al Comune in termini di risparmio istruttorio, l’amministrazione deve esternare gli apprezzamenti che rendono non conveniente la stipula. La giustificazione addotta dalla Comunità Montana è però comparsa solo nella memoria ex art. 73 c.p.a., configurando un’integrazione postuma della motivazione.
È invece infondata la censura secondo cui il comma 3 attribuirebbe un diritto alla riduzione al di fuori della convenzione. La norma va letta con i commi 2 e 4: la riduzione opera in sede di convenzione, entro il tetto del 90% e secondo i criteri fissati dalla Giunta. La lettura isolata della disposizione la renderebbe indeterminata, priva di limite all’entità dello sconto. Il ricorso è pertanto respinto, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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