Segnalazione SIS non preclude l’accertamento dell’inespellibilità ex art. 19 TUI (Cass. civ. Sez. I n. 34931 del 31.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Le cause di inespellibilità a carattere generale previste dall’art. 19, comma 1.1, del d.lgs. n. 286/1998 e quelle speciali introdotte da altre disposizioni, come il divieto di espulsione dell’art. 103, comma 17, del d.l. n. 34/2020, coesistono e non sono tra loro inconciliabili: esclusa l’applicabilità della causa speciale, il giudice di pace deve comunque accertare nel merito i presupposti di quella generale. Nell’ambito di tale valutazione, l’inespellibilità non può essere esclusa per il solo fatto che lo straniero sia segnalato al SIS da uno Stato dell’Unione ai fini della non ammissione nello spazio Schengen, dovendosi verificare se la sua presenza costituisca una minaccia effettiva, attuale e sufficientemente grave per un interesse fondamentale della collettività. Segnalazione che, peraltro, non è ostativa automatica alla regolarizzazione ex art. 103, commi 1 e 2, del d.l. n. 34/2020.

Il Fatto

Nel 2023 il Prefetto della Provincia di Salerno adotta un decreto di espulsione nei confronti di un cittadino straniero irregolarmente presente, ai sensi dell’art. 13, comma 2, lett. b), del d.lgs. n. 286/1998, insieme al connesso ordine del Questore di allontanamento. La misura consegue al diniego dell’istanza di emersione del lavoro irregolare presentata dallo straniero, fondato su una segnalazione nel sistema Schengen emessa dall’Austria.

Lo straniero propone opposizione davanti al locale Giudice di pace, eccependo tra l’altro la violazione del diritto alla vita privata e familiare, l’erronea applicazione della normativa sull’emersione e la pendenza del giudizio amministrativo sul diniego di regolarizzazione. Il Giudice di pace respinge l’opposizione, ritenendo la segnalazione SIS causa ostativa assoluta all’emersione e quindi legittimo il decreto espulsivo. Propone ricorso per cassazione con tre mezzi.

La Motivazione della Corte

La Corte ricostruisce il quadro normativo e giurisprudenziale. L’art. 19, comma 1.1, del TUI conserva valore di norma protettiva generale e impone al giudice di pace, in adempimento dell’obbligo di cooperazione istruttoria, di esaminare i divieti di espulsione allegati, secondo l’art. 8 CEDU e i criteri già elaborati in sede nomofilattica (richiamate le pronunce n. 20075/2024, n. 22508/2023 e n. 9755/2025, nonché la recente n. 29593/2025).

Il Giudice di pace aveva aderito a un orientamento amministrativo per cui la segnalazione SIS preclude in radice la regolarizzazione, rendendo sufficiente il mero richiamo all’atto adottato all’estero. La Corte dissente. La Corte di Giustizia UE (causa C-503/03 e causa C-193/2019) ha chiarito che la segnalazione non è automaticamente ostativa al rilascio di un titolo di soggiorno, dovendosi verificare la minaccia effettiva e grave e la possibilità di riconoscere il titolo per motivi seri, in particolare umanitari (art. 25 CAAS). Anche la giurisprudenza amministrativa più recente (TAR Toscana n. 330/2025) ha rimeditato la propria posizione, escludendo l’automatismo e valorizzando l’eterogeneità delle segnalazioni ex art. 24 del Regolamento UE n. 2018/1861.

Su queste basi la Corte afferma che le cause di inespellibilità generali e speciali coesistono. Esclusa l’applicabilità dell’art. 103, comma 17 — che consente l’espulsione in pendenza della procedura di emersione ove ricorra la condizione del comma 10, lett. b) — il giudice di pace non poteva respingere tout court l’opposizione, ma doveva entrare nel merito delle deduzioni sulla violazione della vita privata e familiare. La segnalazione SIS, da sola, non esclude l’inespellibilità.

I primi due motivi sono accolti; il terzo, relativo alla pendenza della domanda di protezione internazionale proposta dopo il decreto espulsivo, è dichiarato inammissibile, poiché quel decreto non è colpito da sopravvenuta invalidità ma ne resta sospesa l’efficacia. Il provvedimento è cassato con rinvio al Giudice di pace di Salerno, in persona di diverso magistrato, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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