Ricorso incidentale tardivo inefficace se il ricorso principale è inammissibile (Cass. civ. Sez. 1 n. 21967 del 26.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di giudizio di cassazione, il ricorso incidentale tardivo, proposto oltre i termini di cui agli artt. 325, comma 2, ovvero 327, comma 1, c.p.c., è inefficace qualora il ricorso principale per cassazione sia inammissibile, senza che, in senso contrario, rilevi che lo stesso sia stato proposto nel rispetto del termine di cui all’art. 371, comma 2, c.p.c. In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso principale, la soccombenza va riferita alla sola parte ricorrente in via principale, restando irrilevante se sul ricorso incidentale vi sarebbe stata soccombenza del controricorrente.
Il Fatto
La società, correntista, conveniva in giudizio l’istituto di credito chiedendo l’accertamento dell’applicazione di interessi usurari, dell’illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e della nullità della commissione di massimo scoperto, nonché la rideterminazione del saldo del rapporto di conto corrente. Il Tribunale rigettava la domanda. In accoglimento parziale dell’appello, la Corte territoriale, rilevata la mancata sottoscrizione della clausola di capitalizzazione e la nullità delle commissioni di massimo scoperto, rideterminava il saldo attivo in favore della società. Avverso tale decisione la società proponeva ricorso per cassazione; l’istituto di credito resisteva con controricorso e proponeva ricorso incidentale.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo di ricorso, relativo alla violazione dell’art. 118 TUB in tema di prova delle comunicazioni dello ius variandi, sotto un duplice profilo. La censura non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza impugnata, che aveva fondato il rigetto sulla genericità delle allegazioni della parte, e, inoltre, atteneva a un accertamento di fatto, non sindacabile in sede di legittimità.
Il secondo motivo, riguardante la presunta erroneità della consulenza tecnica d’ufficio, è stato ritenuto inammissibile in quanto volto a una revisione del merito dell’elemento probatorio. La Corte ha precisato che la motivazione apparente, idonea a configurare un error in procedendo, si ha solo quando le argomentazioni siano obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice, ciò che non ricorreva nella specie.
Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso principale è conseguita, di necessità, l’inefficacia del ricorso incidentale tardivo, proposto oltre i termini di cui agli artt. 325 e 327 c.p.c., ai sensi dell’art. 334, comma 2, c.p.c. La Corte ha infine affermato che, in tale evenienza, la soccombenza va riferita alla sola parte ricorrente principale, la quale è stata condannata alla refusione delle spese del giudizio di legittimità.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.