Revocazione esclusa per il contrasto sulle eccezioni risarcitorie (Cons. Stato n. 4523 del 23.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’errore di fatto revocatorio, ai sensi degli artt. 106 c.p.a. e 395, comma 1, n. 4, c.p.c., è configurabile solo nell’attività di lettura e percezione materiale degli atti del processo, e non nell’attività di ragionamento, interpretazione e valutazione delle domande e delle eccezioni. Non integra quindi errore revocatorio l’omesso esame analitico delle eccezioni difensive relative all’azzeramento della chance e alla base di calcolo dell’utile, perché la relativa doglianza investe il merito della valutazione e si risolve in un errore di giudizio, non censurabile con la revocazione. Il rimedio ha carattere eccezionale e non può convertirsi in un ulteriore grado di giudizio. Non costituisce motivo di revocazione per omessa pronuncia il fatto che il giudice non si sia espressamente pronunciato su tutte le argomentazioni poste a sostegno delle conclusioni.

Il Fatto

La società ricorrente aveva impugnato gli atti con cui la Provincia autonoma e l’ACI locale avevano concluso un accordo di collaborazione per la tenuta del registro e la riscossione delle tasse automobilistiche per il triennio 2019-2021, sostenendo che l’accordo si fondava su uno scambio tra servizio e corrispettivo. Il TRGA di Trento, con sentenza n. 91 del 2019, aveva respinto il ricorso; il Consiglio di Stato, con sentenza n. 4287 del 2024, aveva invece dichiarato l’illegittimità dell’accordo per carenza dei presupposti dell’affidamento diretto tra amministrazioni, accogliendo anche la domanda risarcitoria.

La Provincia ha proposto revocazione avverso la sola statuizione risarcitoria, assumendo che il Collegio avesse fondato la condanna sull’erroneo presupposto fattuale e processuale della sussistenza di una chance di aggiudicazione e della mancata contestazione, trascurando le eccezioni svolte nelle memorie difensive e il deposito documentale successivi alla costituzione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce la disciplina del rimedio richiamando l’art. 106 c.p.a. e l’art. 395 c.p.c., e ribadisce che l’errore di fatto revocatorio deve derivare da una semplice errata o omessa percezione del contenuto materiale degli atti, deve essere accertabile con immediatezza, deve attenere a un punto non controverso e non espressamente motivato, e deve presentare un rapporto di causalità con la statuizione.

La Corte distingue nettamente l’attività ricognitiva di lettura degli atti dalla successiva attività di apprezzamento e interpretazione delle domande e delle eccezioni: solo la prima può fondare la revocazione, mentre la seconda, anche se censurabile, integra un errore di giudizio. Richiama sul punto il consolidato indirizzo del giudice amministrativo e della Cassazione, confermando che il vizio revocatorio non può mai riguardare il contenuto concettuale delle tesi difensive, perché le argomentazioni giuridiche non sono “fatti” ai sensi della norma.

Nel caso concreto, la questione risarcitoria — sotto i profili dell’ammissibilità, della sussistenza della chance e del quantum — è stata oggetto di discussione tra le parti, costituendo argomento di censura e di difesa. Manca dunque il presupposto del punto non controverso, né è ravvisabile alcuna svista percettiva del giudice sulle risultanze materiali del processo.

Il Collegio richiama il principio dell’Adunanza Plenaria n. 21 del 2016, secondo cui non costituisce motivo di revocazione per omessa pronuncia il fatto che il giudice non si sia espressamente pronunciato su tutte le argomentazioni addotte a sostegno delle conclusioni. Le censure relative all’azzeramento della chance e alla delimitazione della base di calcolo dell’utile investono così il merito della valutazione e restano estranee al perimetro del rimedio.

Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alla rifusione delle spese di lite liquidate in dispositivo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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