Sei scatti e indennità di buonuscita dei carabinieri: spetta all’INPS il ricalcolo (TAR Sicilia n. 2355 del 01.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 trova applicazione nei confronti degli appartenenti all’Arma dei carabinieri, ricompresi tra le forze di polizia individuate dall’art. 16 della legge n. 121/1981, con la conseguenza che i sei scatti stipendiali devono essere inclusi nella base di calcolo dell’indennità di buonuscita. Unico soggetto obbligato alla corresponsione del trattamento è il competente ente previdenziale, con estromissione dell’amministrazione di appartenenza. L’eccezione di prescrizione è eccezione in senso proprio e richiede la specifica deduzione e documentazione del dies a quo: non basta il richiamo dubitativo alla data di collocazione a riposo. L’abrogazione dell’art. 1, comma 15-bis, del d.l. n. 387/1987 e della norma che lo ha sostituito non determina reviviscenza della formulazione originaria.

Il Fatto

Il ricorrente, appartenente all’Arma dei carabinieri e congedato a domanda, ha impugnato il prospetto di liquidazione del trattamento di fine servizio emesso dall’INPS, nella parte in cui non includeva i sei scatti previsti dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987. Ha chiesto l’accertamento del diritto al beneficio e la condanna dell’istituto alla rideterminazione dell’indennità di buonuscita, con rivalutazione e interessi.

Il Ministero della difesa e l’INPS si sono costituiti eccependo, entrambi, il proprio difetto di legittimazione passiva; l’istituto ha inoltre rilevato la prescrizione della pretesa. La causa è stata discussa all’udienza del 26 giugno 2024 e decisa in camera di consiglio.

La Motivazione della Corte

Il collegio esamina anzitutto l’eccezione di difetto di legittimazione passiva del Ministero della difesa e la accoglie, richiamando il principio pacifico secondo cui l’unico soggetto obbligato a corrispondere l’indennità di buonuscita è il competente ente previdenziale (C.G.A. n. 865 del 2022, con richiamo a Cons. Stato n. 1231 del 2019 e n. 6465 del 2010). L’amministrazione militare va pertanto estromessa; per le stesse ragioni è infondata l’identica eccezione dell’INPS.

Quanto alla prescrizione, il Tribunale aderisce all’orientamento per cui essa costituisce eccezione in senso proprio, onerando la parte che la solleva di specificare i fatti costitutivi, compresa la data di inizio del corso prescrizionale (TAR Lazio Roma n. 11406 del 2022). L’INPS si è limitata a indicare in via dubitativa la data di collocazione a riposo, senza dedurre né documentare la data di liquidazione del TFS: l’eccezione è quindi infondata e resta superfluo esaminare gli ordinativi di pagamento e gli atti interruttivi.

Nel merito, il ricorso è accolto in forza delle ragioni della C.G.A. n. 865 del 2022, confermata da Cons. Stato n. 10523 del 2023. La questione centrale riguarda l’abrogazione dell’art. 1, comma 15-bis, del d.l. n. 387/1987: la formulazione originaria è stata sostituita dall’art. 11, primo comma, della legge n. 231/1990, e la successiva abrogazione di quest’ultima per effetto dell’art. 2268, comma 872, del d.lgs. n. 66/2010 non produce reviviscenza della disciplina iniziale. I richiami normativi alla norma originaria devono dunque intendersi riferiti alla disciplina sostitutiva, ancorché l’intestazione formale resti immutata.

Il collegio richiama inoltre la C.G.A. n. 1329 del 2022, che circoscrive l’applicazione dell’art. 6-bis ai corpi di polizia individuati dall’art. 16 della legge n. 121/1981 — tra cui l’Arma dei carabinieri — escludendo Marina militare e Aeronautica. Quanto alla tempestività dell’istanza, richiama Cons. Stato n. 1231 del 2019.

In conclusione, il ricorso è accolto: l’INPS deve corrispondere quanto dovuto in applicazione dell’art. 6-bis, oltre rivalutazione e interessi ai sensi dell’art. 16, sesto comma, della legge n. 724/1994, dalla maturazione del diritto all’effettivo soddisfo. Le spese seguono la soccombenza, con distrazione al procuratore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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