Sospensione precauzionale facoltativa del militare e perdita astratta del grado (TAR Sardegna n. 134 del 21.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
La sospensione precauzionale facoltativa dall’impiego prevista dall’art. 916 del d.lgs. n. 66 del 2010 richiede, quali unici presupposti, la qualità di imputato del militare e l’astratta derivabilità dalla imputazione della perdita del grado. Non è necessaria alcuna valutazione prognostica sull’esito del procedimento penale, essendo sufficiente che il reato contestato possa astrattamente comportare la perdita del grado. La misura ha natura cautelare e non disciplinare, prescinde dall’accertamento di responsabilità disciplinare e non postula la previa instaurazione di un procedimento disciplinare. L’omessa applicazione di misure cautelari personali in sede penale è irrilevante, operando le misure amministrative su un piano distinto. Il potere discrezionale dell’Amministrazione militare è ampio e la motivazione può essere implicita nella gravità del reato e nella posizione di servizio rivestita.

Il Fatto

Il ricorrente, maresciallo dell’Esercito, è stato destinatario di una richiesta di rinvio a giudizio per i reati di cui agli artt. 81 cpv., 609-bis e 609-ter, comma 1, n. 1, cod. pen., contestati in relazione a fatti risalenti agli anni 2012-2013. Il GUP ha disposto il rinvio a giudizio e il procedimento penale è tuttora pendente in fase dibattimentale.

Con decreto del Capo del I Reparto della Direzione generale per il personale militare, notificato il 30.7.2021, il Ministero della difesa ha disposto nei suoi confronti la sospensione precauzionale facoltativa dall’impiego ex art. 916 del COM. Il ricorrente ha impugnato il provvedimento davanti al TAR Sardegna, lamentando eccesso di potere, sproporzione e insufficienza motivazionale, anche in ragione dell’assenza di misure cautelari penali e dell’omesso avvio del procedimento disciplinare. La domanda cautelare è stata respinta con ordinanza n. 324/2021.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge il ricorso muovendo dalla distinzione tra misure cautelari penali e misure amministrative preventive. Le prime richiedono specifiche esigenze cautelari; le seconde rispondono a finalità proprie dell’Amministrazione di appartenenza. Ne deriva che l’omessa richiesta o applicazione di misure cautelari personali non incide sulla legittimità della sospensione.

Il percorso argomentativo si concentra sui presupposti dell’art. 916 del COM: la qualifica di imputato, che si acquisisce con l’esercizio dell’azione penale, e l’astratta derivabilità della perdita del grado. La Sezione richiama l’orientamento del giudice amministrativo di appello (Cons. Stato n. 8704/2022, n. 5974/2020, n. 5115/2017; CGARS n. 275/2022), secondo cui la valutazione della perdita del grado è meramente astratta e non richiede una prognosi accurata sull’esito del giudizio penale. L’ambito di discrezionalità dell’Amministrazione è ampio; resta ferma la necessità di una motivazione adeguata, che nella specie viene ravvisata nel riferimento alla gravità delle condotte e al pregiudizio per l’immagine dell’Amministrazione.

Quanto alla pena, il Collegio osserva che il reato base di cui all’art. 609-bis cod. pen. prevede un minimo edittale di cinque anni, elevato a sei per effetto dell’aggravante di cui all’art. 609-ter, n. 1. Richiamato l’art. 609-nonies, lett. d), cod. pen., rileva che la condanna comporta l’interdizione temporanea dai pubblici uffici e, per pene superiori, quella perpetua ai sensi dell’art. 29, primo comma, cod. pen.. È irrilevante l’eventuale applicazione della sospensione condizionale della pena (Cons. Stato n. 4182/2023, n. 9546/2023).

Il lungo tempo trascorso dai fatti non assume rilievo: il legislatore ha individuato nell’acquisizione della qualità di imputato il momento in cui l’interesse pubblico assume attualità. La misura ha natura cautelare e non disciplinare, prescinde da valutazioni sulla colpevolezza (Cons. Stato n. 8166/2022, n. 4952/2012) e si distingue dalla sospensione connessa al procedimento disciplinare ex art. 917 del COM. Quanto alla durata, gli artt. 919 e 918 del COM apprestano meccanismi di revoca, non dedotti dal ricorrente e comunque rimessi alla discrezionalità amministrativa.

Il Collegio esclude infine la rilevanza della sentenza di scioglimento del matrimonio, adottata nel 2018, quindi prima del provvedimento impugnato. Il ricorso è respinto, con compensazione integrale delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 609 c.p.

Tutte le 15 sentenze sull'art. 609 c.p.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *