Sei scatti 2,5% per cessazione a domanda Polizia di Stato (TAR Marche n. 833 del 31.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il beneficio dei sei scatti del 2,5% previsto dall’art. 6-bis, comma 2, d.l. n. 387/1987 spetta al personale della Polizia di Stato cessato dal servizio a domanda, in aggiunta a qualsiasi altro beneficio, ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell’indennità di buonuscita. Il termine del 30 giugno per la presentazione della domanda di collocamento in quiescenza non ha natura perentoria e la sua inosservanza non produce alcuna decadenza, mancando una previsione espressa in tal senso e ostandovi considerazioni di natura sistematica legate al comma 3 della medesima disposizione. Unico soggetto obbligato a corrispondere l’indennità di buonuscita è il competente Ente previdenziale, con conseguente difetto di legittimazione passiva del Ministero. Il termine di prescrizione del diritto decorre dalla data dell’ultimo pagamento effettuato dall’Ente erogante.
Il Fatto
I ricorrenti, ex appartenenti alla Polizia di Stato in servizio presso articolazioni territoriali, sono stati congedati a domanda dopo il compimento di cinquantacinque anni di età e con oltre trentacinque anni di servizio utile ai fini contributivi. Hanno agito nei confronti dell’I.N.P.S. e del Ministero dell’Interno per l’accertamento del diritto a percepire i benefici economici dell’art. 6-bis d.l. n. 387/1987 in relazione al trattamento di fine servizio.
Deducono di aver ricevuto un trattamento liquidato in misura deteriore rispetto al dovuto, per essere stata esclusa dal conteggio la maggiorazione dei sei scatti del 2,5% sull’ultimo stipendio. Si sono costituiti per resistere il Ministero dell’Interno e l’Inps.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto l’eccezione di difetto di legittimazione passiva del Ministero costituito e la ritiene fondata. Richiama il consolidato orientamento secondo cui l’unico soggetto obbligato a corrispondere l’indennità di buonuscita, e quindi a partecipare al giudizio come parte resistente, è il competente Ente previdenziale.
L’Inps eccepisce la decadenza per mancato rispetto dei requisiti temporali previsti dall’art. 6-bis, comma 2, d.l. n. 387/1987. L’eccezione è generica e viene disattesa; dagli atti risultano i prospetti di liquidazione del TFS, da cui emergono le condizioni soggettive richieste dalla norma.
Respinta è anche l’eccezione di prescrizione: il termine quinquennale non decorre dalla cessazione del servizio, ma dalla data dell’ultimo pagamento effettuato dall’Ente erogante.
Nel merito, l’Ente ritiene infondata la domanda per il mancato rispetto del termine del 30 giugno per la presentazione dell’istanza, da esso ritenuto perentorio. Il Collegio dissente. La Sezione ha già escluso ogni profilo decadenziale, non solo per la mancata previsione espressa di tale conseguenza, ma anche per ragioni sistematiche legate al comma 3 della medesima norma: il rispetto del termine è funzionale a consentire la decorrenza del collocamento a riposo dal primo gennaio dell’anno successivo e rappresenta un onere che incide sulla tempistica di soddisfazione dell’aspettativa. La presentazione della domanda entro il 30 giugno non può poi incidere sull’attribuzione dei sei scatti, non rinvenendosi alcuna ragionevole giustificazione della diversità di trattamento che ne conseguirebbe. Anche a ritenere soltanto ambigua la disposizione, tale ambiguità non consente di far discendere alcuna conseguenza decadenziale, che presuppone la chiarezza e perspicuità dei presupposti.
Estromesso il Ministero, il ricorso è accolto e riconosciuto il diritto al beneficio. Sulle somme spettano soltanto gli interessi legali, di norma senza cumulo con la rivalutazione monetaria, ai sensi dell’art. 16, comma 6, legge n. 412/1991 e dell’art. 22, comma 36, legge n. 724/1994. Le spese sono compensate in ragione della stratificazione normativa della materia.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.