Sei scatti stipendiali anche alla Guardia di Finanza con decorrenza dalla cessazione (TAR Marche n. 837 del 31.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il beneficio dei sei scatti stipendiali previsto dall’art. 6-bis d.l. n. 387/1987 e dall’art. 21 legge n. 232/1990 spetta anche al personale della Guardia di Finanza, appartenendo essa alle forze di polizia ad ordinamento militare, e non è riservato al solo personale della Polizia di Stato. Il termine del 30 giugno per la presentazione della domanda di collocamento in quiescenza non è qualificato come perentorio e non è assistito da alcuna decadenza, poiché il rinvio alle condizioni ivi richiamate attiene allo status soggettivo anagrafico e previdenziale dell’interessato e non agli oneri procedimentali. La prescrizione del diritto decorre dalla emanazione dell’ultimo ordinativo di pagamento del credito principale, con efficacia interruttiva del riconoscimento rateale del debito. Nel processo amministrativo la prescrizione non è rilevabile d’ufficio ex art. 2938 cod. civ. e grava sull’INPS l’onere di allegare e provare il relativo conteggio.
Il Fatto
I ricorrenti, tutti ex Finanzieri residenti nelle Marche al momento della proposizione del ricorso, sono cessati dal servizio per dimissioni volontarie dopo aver maturato l’età anagrafica di cinquantacinque anni e trentasei anni di servizio utile. Essi chiedono l’accertamento del diritto al beneficio dei sei scatti stipendiali e la condanna dell’INPS alla rideterminazione dell’indennità di buonuscita, oltre interessi e rivalutazione.
L’Istituto aveva negato la spettanza del beneficio con atti impliciti o espliciti di rigetto, differenziati per le singole posizioni. Radicata la competenza del Tribunale marchigiano in ragione della residenza dei ricorrenti, l’INPS si è costituito eccependo la decadenza per tardività della domanda di quiescenza e la prescrizione del diritto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’eccezione di decadenza. La disposizione richiamata non qualifica il termine del 30 giugno come perentorio e non ricollega al suo superamento alcuna conseguenza sanzionatoria. Il rinvio alle condizioni che devono sussistere al momento della cessazione dal servizio allude allo status soggettivo dell’interessato, non agli oneri procedimentali per l’acquisizione del beneficio. L’ambiguità stessa della norma, del resto, non consente di farne discendere effetti decadenziali, che presuppongono la chiarezza dei relativi presupposti. Il Tribunale richiama sul punto Cons. Stato, Sez. II, n. 2984 del 2023, Sez. III n. 1231 del 2019 e TAR Lazio n. 15770 del 2024.
Infondata è anche l’eccezione di prescrizione. La decorrenza del termine coincide con l’emanazione dell’ultimo ordinativo di pagamento del credito principale, avendo il pagamento rateale efficacia interruttiva del riconoscimento del debito, secondo l’insegnamento di Cons. Stato, Sez. II, n. 3807 del 2024 e TAR Campania n. 2875 del 2024. L’INPS non ha prodotto alcun conteggio distinto per ciascun ricorrente, venendo così meno al proprio onere probatorio: nel processo amministrativo, per l’art. 2938 cod. civ., la prescrizione non è rilevabile d’ufficio, come ricordato da Cons. Stato, Sez. IV, n. 488 del 2016.
Nel merito il resistente sosteneva che il comma 1 dell’art. 6-bis d.l. n. 387/1987 si rivolge espressamente al solo personale della Polizia di Stato, escludendo implicitamente i dipendenti di altre amministrazioni, tra cui la Guardia di Finanza. La tesi non convince. La lettura combinata delle disposizioni consente di estendere il beneficio al personale delle altre forze di polizia ad ordinamento militare, categoria alla quale appartiene il Corpo, come affermato da Cons. Stato, Sez. II, n. 3492 del 2024, n. 3317 del 2024 e TAR Lazio n. 15770 del 2024.
Il ricorso è pertanto accolto, con dichiarazione del diritto dei ricorrenti ai benefici economici e obbligo dell’INPS di rideterminare l’indennità di buonuscita includendo nella base di calcolo i sei scatti. Sulle somme spettano soltanto gli interessi legali, senza cumulo con la rivalutazione monetaria, ai sensi dell’art. 16, comma 6, legge n. 412/1991 e dell’art. 22, comma 36, legge n. 724/1994, secondo Cass. civ., Sez. lav., n. 13624 del 2020.
Le spese sono integralmente compensate, in ragione dell’originario contrasto giurisprudenziale sulla materia, ferma restando la ripetizione del contributo unificato come per legge.
Nota della Redazione
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