Sopravvenuto difetto di interesse e spese per soccombenza virtuale nel sostegno scolastico (TAR Campania n. 2096 del 13.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio avente ad oggetto l’assegnazione delle ore di sostegno didattico in favore di alunno con disabilità, la conclusione dell’anno scolastico di riferimento determina il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione e la declaratoria di improcedibilità del ricorso, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. Il giudice può desumere la carenza sopravvenuta di interesse anche dal comportamento delle parti, ai sensi dell’art. 84, comma 4, cod. proc. amm. La declaratoria di improcedibilità non preclude la regolazione delle spese: in presenza di soccombenza virtuale dell’amministrazione, confermata dalle ragioni poste a fondamento dell’accoglimento dell’istanza cautelare, le spese della fase di merito sono poste a carico della resistente e liquidate con attribuzione al difensore antistatario ex art. 93 cod. proc. civ.

Il Fatto

La ricorrente, nella qualità di rappresentante legale di un minore con disabilità grave, ha impugnato l’assegnazione di 15 ore settimanali di sostegno didattico e il correlato P.E.I. per l’anno scolastico 2022/2023, chiedendo la condanna dell’amministrazione ad assicurare la copertura dell’intero orario di frequenza, pari a 21,5 ore, con rapporto 1:1.

In sede cautelare il Tribunale aveva accolto l’istanza con ordinanza n. 583 del 24.03.2023, ordinate l’integrazione del P.E.I. e l’assegnazione dell’insegnante di sostegno per l’intero orario scolastico, e aveva rinviato la trattazione del merito. Sopravvenuta la conclusione dell’anno scolastico, la ricorrente ha chiesto dichiararsi la cessata materia del contendere, insistendo per la condanna alle spese per soccombenza virtuale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio riqualifica la domanda della ricorrente e dichiara il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. Il fondamento è nell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., che impone al giudice di dichiarare, anche d’ufficio, l’improcedibilità quando nel corso del giudizio sopravvenga il difetto di interesse delle parti alla decisione.

La conclusione dell’anno scolastico di riferimento esaurisce l’utilità della pronuncia: l’accertamento richiesto concerneva l’assetto organizzativo di un servizio ormai cessato. Il Tribunale richiama anche l’art. 84, comma 4, cod. proc. amm., che consente di desumere dall’intervento di fatti o atti univoci successivi alla proposizione del ricorso, e dal comportamento delle parti, argomenti di prova della sopravvenuta carenza di interesse.

Superata la questione dell’interesse, il Collegio affronta la regolazione delle spese. La declaratoria di improcedibilità non si traduce in compensazione: le spese seguono la soccombenza virtuale dell’amministrazione resistente. Le ragioni che avevano sostenuto l’accoglimento dell’istanza cautelare — l’assenza di adeguata motivazione sull’effettivo fabbisogno educativo del minore e l’assegnazione di 15 ore su 21,5 dettata dalla necessità di distribuire risorse limitate — sono ribadite e condivise dal Collegio.

Su questa base il Tribunale pone a carico delle amministrazioni scolastiche le spese della fase di merito, liquidate in € 750,00 oltre accessori, con attribuzione al difensore della ricorrente che ne ha fatto anticipo e richiesta, ex art. 93 cod. proc. civ. La decisione conferma l’orientamento del Tribunale sul diritto del minore con disabilità grave a un sostegno commisurato all’effettivo fabbisogno, ma ne trasferisce la tutela sul piano delle spese quando la sopravvenienza temporale impedisce la pronuncia di merito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *