Sei scatti stipendiali nella base di calcolo dell’indennità di buonuscita (TAR Sicilia n. 3892 del 25.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, nel testo sostituito dall’art. 11, primo comma, della legge n. 231/1990, riconosce agli appartenenti alle forze di polizia individuate dall’art. 16 della legge n. 121/1981 il diritto all’inclusione dei sei scatti stipendiali nella base di calcolo dell’indennità di buonuscita. L’abrogazione della norma sostitutiva a opera dell’art. 2268, comma 872, del d.lgs. n. 66/2010 non produce la reviviscenza della formulazione originaria. I richiami normativi alla previsione iniziale si intendono riferiti alla disciplina sostitutiva, ancorché l’intestazione formale resti invariata. Il richiamo contenuto nell’art. 4 del d.lgs. n. 165/1987 a una disposizione abrogata è tamquam non esset e non preclude l’applicazione del beneficio.

Il Fatto

Il ricorrente, appartenente all’Arma dei carabinieri e congedato a domanda, ha chiesto l’accertamento del diritto ai benefici economici previsti dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 e la condanna dell’INPS alla rideterminazione dell’indennità di buonuscita mediante inclusione, nella base di calcolo, dei sei scatti stipendiali, con rivalutazione e interessi.

L’istituto previdenziale si è costituto chiedendo il rigetto del ricorso. La causa è stata posta in decisione all’udienza del 20 novembre 2024.

La Motivazione della Corte

Il Collegio accoglie il ricorso richiamando le ragioni della sentenza del CGA n. 865 del 2022, confermata da Cons. Stato, Sez. II, n. 10523 del 2023. La questione centrale riguarda l’intervenuta o meno abrogazione dell’art. 1, comma 15-bis, del d.l. n. 387/1987.

Il percorso argomentativo muove dalla constatazione che la previsione originaria è stata sostituita dall’art. 11, primo comma, della legge n. 231/1990. La successiva abrogazione di tale norma a opera dell’art. 2268, comma 872, del d.lgs. n. 66/2010 non determina la reviviscenza della formulazione iniziale. Il contenuto precettivo originario è venuto meno per effetto della sostituzione.

Ne consegue che tutti i richiami all’art. 1, comma 15-bis devono intendersi effettuati alla disciplina di cui all’art. 11, primo comma, della legge n. 231/1990, ancorché l’intestazione formale della norma resti quella originaria. Analoga conclusione vale per il riferimento dell’ente previdenziale all’art. 4 del d.lgs. n. 165/1987: il richiamo ivi contenuto a una disposizione abrogata è tamquam non esset.

Il Collegio richiama altresì la sentenza del CGA n. 1329 del 2022, che ha precisato come l’art. 6-bis trovi applicazione nei confronti degli appartenenti alla Polizia di Stato e alle altre forze di polizia individuate dall’art. 16 della legge n. 121/1981, tra cui l’Arma dei carabinieri, con esclusione della Marina militare e dell’Aeronautica. Quanto alla tempestività della domanda, richiama Cons. Stato n. 1231 del 2019.

In forza di tali rilievi il ricorso è accolto. L’INPS è condannato a corrispondere quanto dovuto in applicazione dell’art. 6-bis, oltre rivalutazione e interessi ai sensi dell’art. 16, sesto comma, della legge n. 724/1994. Sulle relative somme sono dovuti soltanto gli interessi legali, senza cumulo con la rivalutazione monetaria, ai sensi dell’art. 16, comma 6, della legge n. 412/1991 e dell’art. 22, comma 36, della legge n. 724/1994, come precisato da Cass. civ., Sez. lav., n. 13624 del 2020. Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *