Stabilizzazione e direttiva 1999/70: nessuna discriminazione nella fase di reclutamento (C.G.A.R.S. n. 883 del 08.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
La clausola 4 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva 1999/70/CE, opera nella fase di attuazione del rapporto e non in quella prodromica di reclutamento del personale. Il bando di concorso che non riconosce l’anzianità pregressa ai fini dell’inquadramento economico non viola il divieto di discriminazione. La procedura di stabilizzazione ai sensi dell’art. 20, comma 2, d.lgs. n. 75/2017 non è conversione del contratto a termine, ma nuova assunzione a esito concorsuale: difetta un diritto incondizionato del lavoratore all’assunzione nella medesima posizione professionale. Il rimedio risarcitorio già riconosciuto dal giudice ordinario assorbe ogni ulteriore pretesa.

Il Fatto

I ricorrenti sono dipendenti della Regione Siciliana provenienti dal bacino dei lavoratori delle soppresse società a partecipazione pubblica, assunti a tempo determinato ai sensi dell’art. 76 l.r. n. 25/1993 e più volte prorogati. Essi impugnano il bando di concorso approvato con D.D.G. n. 850 del 21 novembre 2019, per l’assunzione a tempo indeterminato di 277 unità ai sensi dell’art. 20, comma 2, d.lgs. n. 75/2017.

Deducono la violazione della clausola 4 dell’accordo quadro, perché l’art. 8 del bando imporrebbe l’assunzione nella posizione economica iniziale senza riconoscere l’anzianità pregressa, e l’illegittimità dell’art. 2, che richiede i titoli di studio per l’accesso alle categorie C e D anche ai dipendenti interni. Il TAR Sicilia respinge il ricorso. Gli appellanti ripropongono le censure. Il C.G.A.R.S. aveva disposto istruttoria con ordinanza n. 767/2023, richiamando la propria sentenza n. 406 del 5 giugno 2023.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ritiene di poter prescindere dalle eccezioni in rito per l’infondatezza nel merito dell’appello e si conforma alla sentenza n. 406/2023. La circostanza che gli appellanti provengano dal bacino dei lavoratori delle soppresse società pubbliche non rileva.

Sul primo motivo, il Collegio esclude la violazione della clausola 4 dell’accordo quadro. Oggetto di scrutinio è il bando di una procedura finalizzata all’assunzione a tempo indeterminato: un provvedimento che non disciplina i rapporti in corso, ma è propedeutico alla stipula di nuovi contratti. In tale ambito è incongruo il richiamo alla clausola 4, destinata alla fase attuativa del rapporto (richiamata Cons. St., sez. VII, n. 1807 del 2023). La sentenza Cons. St. n. 1029 del 2021 è resa su azione di accertamento relativa all’esecuzione del rapporto, non alla fase prodromica. Spetta al legislatore nazionale determinare le modalità di valorizzazione dei periodi a termine (CGUE n. 393 del 2013). La difesa erariale documenta che l’anzianità pregressa è stata riconosciuta per la progressione economica orizzontale. Gli appellanti non hanno contestato specificamente tale produzione, con rilievo per l’art. 64, comma 2, c.p.a.

La Corte sottolinea che gran parte degli appellanti ha già ottenuto il rimedio risarcitorio in esecuzione di pronunce del giudice ordinario. Tale rimedio postula un rimedio idoneo secondo la giurisprudenza europea. Non sussiste un diritto incondizionato alla stabilizzazione, né il diritto all’assunzione nella stessa posizione professionale: tra i due rapporti vi è soluzione di continuità (Cass. civ. sez. lav. n. 297 del 2023).

Il secondo motivo è infondato perché è venuta meno la premessa da cui muove: gli appellanti sono neoassunti, non personale che accede dall’interno. Il C.C.R.L. disciplina la progressione verticale riservata ai dipendenti di ruolo; ad essi si applica il C.C.N.L. degli Edili. Sul punto la censura è di stile.

Il Collegio richiama infine la sentenza n. 406/2023: il bando ha riservato la totalità dei posti ai precari, superando il limite percentuale e il carattere aperto del concorso pubblico. Dispone pertanto la trasmissione degli atti alla Procura regionale della Corte dei Conti e alla Procura della Repubblica di Palermo. Spese compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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