Verifica di anomalia e offerta iperbolica: irrilevante il rischio operativo del concessionario (TAR Abruzzo n. 483 del 19.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nella concessione di servizi il rischio operativo assunto dal concessionario non lo esonera dall’onere di giustificare la sostenibilità economica dell’offerta tecnica in tutti i suoi elementi. Il concorrente che consegue il massimo punteggio offrendo un numero rilevante di interventi migliorativi deve dimostrare la congruità dell’offerta in relazione all’intero numero proposto, non a quello soltanto che prevede di eseguire. La verifica di anomalia è legittima quando la stazione appaltante indichi specifici elementi di sospetto e il loro approfondimento sia congruo. Una volta accertata la legittimità dell’esclusione, il concorrente non vanta alcun interesse alla riedizione della gara per vizi della lex specialis, perché è divenuto soggetto esterno alla procedura.

Il Fatto

La Provincia di Teramo indice una gara per l’affidamento in concessione del servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e di reintegro delle matrici ambientali a seguito di incidenti. Il disciplinare prevede l’aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, con un sub-criterio (C) articolato in tre voci e parametrato al numero di interventi offerti.

La società ricorrente offre 650 interventi annui per le prime due voci e 650 nel triennio per la terza, conseguendo il punteggio massimo. La Commissione segnala l’applicazione sproporzionata della formula. Il RUP avvia la verifica di congruità; la società precisa che, per esperienza, sarebbe stata chiamata a eseguirne circa 50 l’anno per categoria. La stazione appaltante esclude l’offerta per anomalia. La ricorrente impugna la determinazione, chiedendo l’annullamento, il subentro nel contratto e, in via gradata, il risarcimento.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge il ricorso nel merito. Sul primo motivo, relativo all’assenza di specifici elementi di sospetto, il TAR rileva che il RUP ha individuato fin dall’avvio il profilo critico nel numero degli interventi offerti, di molto superiore a quello degli altri concorrenti, e che anche la successiva richiesta istruttoria è stata puntuale. Richiamando l’art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016, il Collegio conferma che il potere di verifica sussiste in tutti i casi in cui l’offerta appaia anormalmente bassa, e che la relativa scelta è discrezionale, sindacabile solo per manifesta illogicità, secondo l’insegnamento di Cons. Stato, Sez. III, n. 1698/2022.

Quanto alla durata della verifica, il Tribunale osserva che essa è indice di serietà dell’esame e risulta giustificata dalla revoca in autotutela della prima esclusione, sollecitata dalla stessa ricorrente per un approfondimento ulteriore.

Sul secondo motivo, il Collegio ritiene che l’onere probatorio gravasse sulla concorrente. Questa aveva offerto complessivamente 4.550 interventi nel triennio e doveva dimostrare la sostenibilità dell’offerta rispetto a tale numero, non rispetto ai soli 50 per categoria. Il rischio operativo assunto dal concessionario non incide sull’esigenza di giustificare l’offerta tecnica premiata. La sentenza di Cons. Stato n. 7481/2022, richiamata dalla ricorrente, conferma in realtà il principio di corrispondenza tra quanto offerto e quanto giustificato.

Sulle censure ai costi operativi, il TAR ritiene condivisibili le obiezioni della stazione appaltante: la documentazione sulle buste paga copriva solo sette CLO su undici e attestava la retribuzione base, non il costo medio orario comprensivo di oneri fiscali e previdenziali; la tempistica di trenta minuti era inverosimile per i CLO dislocati fuori regione; l’impiego di un solo operatore, indicato nelle giustificazioni, non poteva essere integrato in sede di ricorso.

Sul motivo relativo ai criteri ambientali minimi, il Collegio, pur ritenendo fondata la premessa sulla loro applicabilità, dichiara la censura inammissibile per difetto di interesse. La ricorrente era risultata aggiudicataria con offerta poi legittimamente esclusa e non poteva quindi contestare la legge di gara per ottenere la riedizione della procedura, condividendo il Tribunale i principi di Cons. Stato n. 4701/2024. Per le stesse ragioni è inammissibile, e comunque infondato, il motivo sulla presunta distorsione concorrenziale del criterio C. L’istanza istruttoria è respinta. Spese compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *