Sei scatti stipendiali e buonuscita dei carabinieri: spetta il beneficio dell’art. 6-bis (TAR Sicilia n. 3741 del 11.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 continua a trovare applicazione nei confronti degli appartenenti alla Polizia di Stato e alle altre forze di polizia individuate dall’art. 16 della legge n. 121/1981, tra cui l’Arma dei carabinieri, con esclusione della Marina militare e dell’Aeronautica. La sostituzione della previsione originaria dell’art. 1, comma 15-bis, del d.l. n. 397/1987 ad opera dell’art. 11, primo comma, della legge n. 231/1990 e la successiva abrogazione di quest’ultima disposizione non producono la reviviscenza della norma iniziale: i richiami normativi si intendono riferiti alla disciplina sostitutiva. L’INPS è l’unico soggetto obbligato a corrispondere l’indennità di buonuscita e a rideterminarla includendo i sei scatti stipendiali nella base di calcolo. La prescrizione è eccezione in senso proprio e l’ente previdenziale deve dedurre e documentare specificamente la data di liquidazione del trattamento di fine servizio.
Il Fatto
Il ricorrente, carabiniere congedato a domanda, ha chiesto l’accertamento del diritto ai benefici economici dell’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 e la condanna dell’INPS a rideterminare l’indennità di buonuscita includendo nella base di calcolo i sei scatti stipendiali, oltre rivalutazione e interessi.
Il Ministero della difesa – Comando generale dell’Arma dei carabinieri ha chiesto il rigetto del ricorso. L’INPS ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva e la prescrizione della pretesa, chiedendo anch’esso il rigetto. All’udienza del 6 novembre 2024 la causa è stata posta in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto l’eccezione di difetto di legittimazione passiva e la ritiene infondata. Alla luce del principio pacifico richiamato (C.G.A. n. 865 del 2022, con rinvio a Cons. St. n. 1231 del 2019 e n. 6465 del 2010), l’unico soggetto obbligato a corrispondere l’indennità di buonuscita è il competente ente previdenziale. Per le medesime ragioni il Ministero della difesa è privo di legittimazione passiva e viene estromesso dal giudizio.
Quanto alla prescrizione, il Tribunale aderisce all’orientamento secondo cui si tratta di eccezione in senso proprio, che la parte deve sollevare specificando i fatti che ne costituiscono il fondamento, compresa la data di inizio del corso prescrizionale (TAR Lazio Roma n. 11406 del 2022). L’INPS ha indicato tre date di liquidazione del trattamento di fine servizio, ma il ricorrente le ha contestate in fatto: il collocamento in quiescenza è successivo e il decreto di liquidazione della pensione è del 26 novembre 2012. Il Collegio condivide tale rilievo: non è giuridicamente possibile che il TFS sia stato liquidato in epoca anteriore. Mancando prova adeguata della data di liquidazione rispetto alla quale sarebbe maturata la prescrizione, l’eccezione è infondata.
Nel merito il ricorso è accolto sulla scorta delle ragioni della sentenza CGA n. 865 del 2022 e di Cons. St. n. 10523 del 2023. La previsione originaria dell’art. 1, comma 15-bis, del d.l. n. 397/1987 è stata sostituita dall’art. 11, primo comma, della legge n. 231/1990. L’abrogazione di quest’ultima ad opera dell’art. 2268, comma 872, del d.lgs. n. 66/2010 non determina la reviviscenza della formulazione iniziale. I richiami normativi si intendono quindi effettuati alla disciplina sostitutiva, ancorché l’intestazione formale resti quella originaria. Analoga conclusione vale per il rinvio contenuto nell’art. 4 del d.lgs. n. 165/1987, riferito a disposizione ormai tamquam non esset.
Il Collegio richiama altresì la sentenza CGA n. 1329 del 2022, che ha circoscritto l’applicazione dell’art. 6-bis agli appartenenti alla Polizia di Stato e alle altre forze di polizia ex art. 16 della legge n. 121/1981, tra cui l’Arma dei carabinieri. Quanto alla tempestività dell’istanza, rileva il richiamo a Cons. St. n. 1231 del 2019. L’INPS è pertanto condannato a corrispondere quanto dovuto in applicazione dell’art. 6-bis, oltre rivalutazione e interessi secondo l’art. 16, sesto comma, della legge n. 724/1994. Sulle relative somme spettano solo gli interessi legali, senza cumulo con la rivalutazione monetaria, ai sensi dell’art. 16, comma 6, della legge n. 412/1991 e dell’art. 22, comma 36, della legge n. 724/1994 (Cass. civ. Sez. lav. n. 13624 del 2020). Le spese seguono la soccombenza, con distrazione al procuratore antistatario, non sussistendo ragioni di compensazione.
Nota della Redazione
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