Sei scatti stipendiali e indennità di buonuscita per l’Arma dei carabinieri (TAR Sicilia n. 3898 del 25.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, nel testo sostituito dall’art. 11, primo comma, della legge n. 231/1990, trova applicazione nei confronti degli appartenenti all’Arma dei carabinieri e alle altre forze di polizia individuate dall’art. 16 della legge n. 121/1981, con esclusione della Marina militare e dell’Aeronautica. I sei scatti stipendiali previsti dalla disposizione vanno inclusi nella base di calcolo dell’indennità di buonuscita. L’abrogazione dell’art. 11 della legge n. 231/1990 per effetto dell’art. 2268, comma 872, del d.lgs. n. 66/2010 non determina la reviviscenza della formulazione originaria dell’art. 1, comma 15-bis, del d.l. n. 397/1987: i richiami normativi si intendono riferiti alla disciplina sostitutiva. Sull’indennità spettano interessi e rivalutazione, ma non il cumulo tra i due, secondo l’art. 16, comma 6, della legge n. 412/1991 e l’art. 22, comma 36, della legge n. 724/1994.

Il Fatto

Il ricorrente, appartenente all’Arma dei carabinieri e congedato a domanda, ha chiesto l’accertamento del diritto ai benefici economici dell’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 e il conseguente obbligo dell’INPS di rideterminare l’indennità di buonuscita includendo nella base di calcolo i sei scatti stipendiali, oltre rivalutazione e interessi.

L’Istituto previdenziale si è costituito chiedendo il rigetto del ricorso. La causa è stata posta in decisione all’udienza pubblica del 20 novembre 2024.

La Motivazione della Corte

Il Collegio accoglie il ricorso rinviando alle ragioni della sentenza del CGA n. 865 del 2022 e, più di recente, della sentenza del Consiglio di Stato n. 10523 del 5 dicembre 2023. Tali decisioni hanno confermato l’orientamento della sezione sulla portata dell’art. 6-bis.

La questione centrale riguarda l’asserita abrogazione dell’art. 1, comma 15-bis, del d.l. n. 397/1987. Il Tribunale chiarisce che la previsione originaria è stata sostituita dall’art. 11, primo comma, della legge n. 231/1990 e che la successiva abrogazione di tale norma, disposta dall’art. 2268, comma 872, del d.lgs. n. 66/2010, non produce la reviviscenza della formulazione iniziale.

Il contenuto precettivo originario è quindi venuto meno per effetto della disciplina sostitutiva, mentre l’abrogazione di quest’ultima non reintroduce la norma previgente. Ne deriva che tutti i richiami normativi all’art. 1, comma 15-bis, devono intendersi effettuati alla disciplina dell’art. 11, primo comma, della legge n. 231/1990, ancorché l’intestazione formale della norma resti quella originaria.

Analoghe considerazioni valgono per il rinvio compiuto dall’ente previdenziale all’art. 4 del d.lgs. n. 165/1987: il richiamo ivi contenuto a una disposizione abrogata è ormai tamquam non esset. Il Collegio richiama inoltre la sentenza del CGA n. 1329 del 2022, che ha precisato l’ambito soggettivo di applicazione dell’art. 6-bis, e la sentenza del Consiglio di Stato n. 1231 del 2019, alla cui luce l’istanza è ritenuta tempestiva.

In accoglimento, il Tribunale ordina all’INPS di corrispondere quanto dovuto in applicazione dell’art. 6-bis, oltre rivalutazione e interessi dalla maturazione del diritto fino all’effettivo soddisfo. Sulle somme spettano soltanto gli interessi legali, senza cumulo con la rivalutazione monetaria, secondo il richiamato art. 16, comma 6, della legge n. 412/1991 e l’art. 22, comma 36, della legge n. 724/1994. Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza con distrazione al procuratore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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