Sei scatti stipendiali nella buonuscita degli appartenenti alla Guardia di finanza (TAR Sicilia n. 3899 del 25.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 riconosce ai dipendenti delle forze di polizia, tra cui gli appartenenti alla Guardia di finanza, il diritto ai sei scatti stipendiali da includere nella base di calcolo dell’indennità di buonuscita. La previsione originaria dell’art. 1, comma 15-bis, del d.l. n. 397/1987 è stata sostituita dall’art. 11, primo comma, della legge n. 231/1990 e la successiva abrogazione di tale norma a opera dell’art. 2268, comma 872, del d.lgs. n. 66/2010 non produce la reviviscenza della formulazione iniziale. I richiami normativi alla disposizione originaria devono quindi intendersi riferiti alla disciplina sostitutiva, ancorché l’intestazione formale della norma resti invariata. Il beneficio spetta agli appartenenti alle forze di polizia individuate dall’art. 16 della legge n. 121 del 1981, con esclusione della Marina militare e dell’Aeronautica.

Il Fatto

Il ricorrente, appartenente alla Guardia di finanza e congedato a domanda, ha chiesto l’accertamento del diritto ai benefici economici dell’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 e la condanna dell’INPS a rideterminare l’indennità di buonuscita includendo nella base di calcolo i sei scatti stipendiali, con rivalutazione e interessi.

L’Istituto si è costituito chiedendo il rigetto del ricorso. La causa è stata discussa all’udienza pubblica del 20 novembre 2024 e posta in decisione. In via preliminare il Collegio ha dato atto che il ricorrente, con produzione del 28 settembre 2023, aveva rimediato a un errore materiale di allegazione commesso al deposito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio accoglie il ricorso richiamando le ragioni della sentenza del CGA n. 865 del 2022, confermata di recente dal Consiglio di Stato, Sez. II, n. 10523 del 2023. Il percorso argomentativo muove dalla questione centrale: stabilire se l’art. 1, comma 15-bis, del d.l. n. 397/1987 sia stato abrogato con effetto estintivo o se la sua disciplina sia stata sostituita.

Secondo l’orientamento recepito, la previsione originaria è stata sostituita dall’art. 11, primo comma, della legge n. 231/1990. La successiva abrogazione di quest’ultima norma per effetto dell’art. 2268, comma 872, del d.lgs. n. 66/2010 non determina la reviviscenza della formulazione iniziale: il contenuto precettivo precedente è venuto meno e non può essere reintrodotto per effetto della sola abrogazione della norma sostitutiva.

Ne deriva che tutti i richiami all’art. 1, comma 15-bis devono intendersi effettuati alla disciplina dell’art. 11, primo comma, della legge n. 231/1990, anche se l’intestazione formale resta quella originaria. Analogo ragionamento vale per il richiamo contenuto nell’art. 4 del d.lgs. n. 165/1987, che riferendosi a una disposizione abrogata risulta ormai tamquam non esset.

Il Collegio richiama altresì il CGA n. 1329 del 2022, che ha precisato come l’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 operi solo per la Polizia di Stato e le altre forze di polizia individuate dall’art. 16 della legge n. 121 del 1981 — Arma dei carabinieri, Corpo della guardia di finanza, Corpo degli agenti di custodia e Corpo forestale dello Stato — con esclusione di Marina militare e Aeronautica. Quanto alla tempestività della domanda, richiama il Consiglio di Stato n. 1231 del 2019 e ritiene l’istanza tempestiva.

Il ricorso è quindi accolto. L’INPS è condannato a corrispondere quanto dovuto in applicazione dell’art. 6-bis, oltre rivalutazione e interessi ai sensi dell’art. 16, sesto comma, della legge n. 724/1994. Sulle somme maturano soltanto gli interessi legali, senza cumulo con la rivalutazione, ex art. 16, comma 6, della legge n. 412/1991 e art. 22, comma 36, della legge n. 724/1994, secondo Cass. civ., Sez. lav., n. 13624 del 2020. Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza con distrazione al procuratore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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