Il recupero nei cortili non può derogare alle norme igienico-sanitarie anche per gli edifici dismessi in rigenerazione (TAR Lombardia n. 4096 del 13.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 40-bis, comma 10, della legge regionale n. 12 del 2005, nel consentire la realizzazione degli interventi di rigenerazione del patrimonio edilizio dismesso in deroga alle norme quantitative, morfologiche, sulle tipologie di intervento e sulle distanze previste dagli strumenti urbanistici comunali, non consente di derogare alle norme sui requisiti igienico-sanitari. La disposizione delle Norme di Attuazione del Piano delle Regole che limita l’edificazione nei cortili a un’altezza non superiore a quella dell’edificio preesistente, ancorché di natura morfologica, ha anche finalità igienico-sanitaria, essendo funzionale all’illuminazione e all’areazione dei locali che vi si affacciano. Il ricorso introduttivo avverso il diniego di un permesso di costruire ordinario è inammissibile per carenza di interesse ove la stessa parte ricorrente abbia riconosciuto l’inidoneità del titolo edilizio diretto per la realizzazione dell’intervento.
Il Fatto
La società ricorrente, proprietaria di un complesso immobiliare in Milano, chiedeva il rilascio di un permesso di costruire ordinario per la demolizione e ricostruzione con ampliamento degli edifici esistenti. Il Comune, dopo aver incluso l’area tra i “patrimoni edilizi dismessi con criticità” ai sensi dell’art. 40-bis della legge regionale n. 12 del 2005, negava il titolo edilizio ritenendo l’intervento soggetto a pianificazione attuativa per il superamento dei limiti di altezza e volumetria. La società presentava, per mero tuziorismo, una proposta di Piano Attuativo, dichiarata inammissibile dal Comune per il contrasto con la disciplina sull’edificazione nei cortili di cui all’art. 23, comma 3, delle N.d.A. del P.d.R.
La Motivazione della Corte
In via preliminare, il Collegio dichiara inammissibile per carenza di interesse il ricorso introduttivo proposto avverso il diniego del permesso di costruire ordinario. La società aveva infatti presentato un’istanza per un titolo edilizio diretto, pur avendo essa stessa riconosciuto che l’intervento avrebbe richiesto un permesso di costruire convenzionato ai sensi dell’art. 28-bis del D.P.R. n. 380 del 2001. L’eventuale accoglimento del gravame non avrebbe arrecato alcuna utilità alla ricorrente, risultando l’erronea intestazione del provvedimento comunale un mero refuso.
Nel merito del ricorso per motivi aggiunti, la Corte affronta la questione centrale: se la deroga alle norme morfologiche prevista dall’art. 40-bis, comma 10, della legge regionale n. 12 del 2005 per gli interventi di rigenerazione possa applicarsi anche alla disciplina comunale sui cortili. Il Collegio esclude tale possibilità, rilevando che la norma sui cortili, pur avendo natura morfologica, presidia anche esigenze igienico-sanitarie, essendo funzionale all’illuminazione e all’areazione dei locali che vi si affacciano.
La sentenza richiama la definizione di cortile dell’art. 5, comma 24, delle N.d.A. del P.d.R. e la giurisprudenza del Consiglio di Stato, VI, 6 ottobre 2023, n. 8697, che attribuisce alla nozione urbanistica di cortile un “irriducibile tasso di tecnicismo”. La determinazione comunale circa l’esistenza di un ambito cortilizio è espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile solo per palese illogicità o travisamento, non ravvisabili nella specie. L’eventuale peggioramento delle condizioni di aerazione e illuminazione degli edifici prospicienti rende applicabile l’art. 9 del D.M. n. 1444/1968, norma cogente a tutela della salubrità.
La Corte respinge infine la domanda risarcitoria per carenza dell’elemento della spettanza del bene della vita, escludendo ogni affidamento tutelabile in capo alla società per la mancata approvazione di un Piano Attuativo neppure adottato.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.