Accesso agli atti di gara e motivi aggiunti nel rito appalti (TAR Puglia n. 503 del 22.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
La proposizione dell’istanza di accesso agli atti di gara non determina la dilazione del termine per proporre motivi aggiunti quando gli atti siano comunque ostesi, anche mediante il deposito in giudizio da parte di qualunque soggetto processuale. Il termine decorre dalla conoscenza acquisibile con l’ordinaria diligenza e non ammette accessi meramente esplorativi. Il giudizio di anomalia dell’offerta costituisce espressione di discrezionalità tecnica della stazione appaltante, sottratto al sindacato di legittimità salvo che risulti manifestamente irragionevole, illogico o fondato su travisamento dei fatti, con onere della prova a carico del ricorrente. La valutazione di congruità è globale e sintetica, non parcellizzata sulle singole voci di prezzo, e non postula alcun rafforzato onere motivazionale quando le giustificazioni siano condivise.
Il Fatto
Una società, in proprio e quale mandataria di un costituendo raggruppamento, impugna davanti al TAR Puglia la determinazione con cui la centrale di committenza regionale ha aggiudicato il lotto n. 3 della gara per il servizio di ristorazione ai degenti delle strutture sanitarie pugliesi. La ricorrente contesta la posizione dell’aggiudicataria sotto tre profili: un presunto illecito professionale ostativo, il contenuto dell’offerta in tema di manutenzioni e l’anomalia dell’offerta.
Con primi motivi aggiunti, dopo l’ostensione degli atti, vengono gravati i provvedimenti di verifica dell’anomalia; con secondi motivi aggiunti viene impugnato l’atto di conferma dell’aggiudicazione. All’udienza pubblica la difesa della ricorrente chiede un ulteriore rinvio per proporre nuovi motivi aggiunti a seguito di asserita ostensione tardiva, avvenuta il 27 marzo 2024. Il Collegio rigetta l’istanza e trattiene la causa in decisione.
La Motivazione della Corte
Sul rinvio, il Tribunale ricostruisce la cronologia dell’accesso: primo riscontro in data 13 e 21 novembre 2023, motivi aggiunti depositati il 22 dicembre 2023 con ampia articolazione sull’anomalia, ulteriori atti depositati dalla controinteressata il 24 gennaio 2024. A fronte di ciò, la ricorrente non indica né dimostra quali atti rilevanti siano rimasti sottratti all’ostensione. Il Collegio richiama la giurisprudenza secondo cui il termine per impugnare non può essere differito in ragione di istanze di accesso intempestive, né si possono assecondare reiterati accessi esplorativi.
Il principio dell’art. 120, comma 5, cod. proc. amm., per cui l’istanza di accesso dilata il termine quando i motivi conseguano alla conoscenza dei documenti, viene rettamente inteso nel senso che l’onere di impugnare con motivi aggiunti sorge ogni qualvolta gli atti siano comunque ostesi, anche mediante produzione in giudizio da qualunque parte. Il Collegio richiama Cons. St., Ad. plen., n. 12 del 2020, Cons. St., sez. V, n. 10696 del 2022 e Corte cost. n. 204 del 2021, che ha ritenuto infondata la questione di legittimità costituzionale della norma. Il rito speciale, connotato da termini acceleratori, non consente ulteriori differimenti.
Nel merito, il primo motivo è respinto: le vicende richiamate non assumono diretta rilevanza ai fini della partecipazione, il procedimento penale è ancora in fase di indagini preliminari e nessun rinvio a giudizio è intervenuto; i soggetti coinvolti sono dipendenti privi di poteri di direzione e un precedente legale rappresentante cessato dalle cariche. Il Collegio richiama l’art. 335-bis cod. proc. pen., che vieta di valorizzare l’iscrizione nel registro delle notizie di reato, e le linee guida ANaC n. 6, che non contemplano i carichi pendenti tra gli obblighi dichiarativi; nessuna dichiarazione decettiva è configurabile ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. c) e c-bis), d.lgs. n. 50/2016.
Il secondo motivo è rigettato: la manutenzione definita “predittiva” dall’aggiudicataria è satisfattiva della lex specialis al pari di quella “programmata” offerta dalla ricorrente, ricomprendendo intuitivamente anche le manutenzioni ordinaria e straordinaria. Le contestazioni attengono piuttosto all’esecuzione del contratto.
Il terzo motivo è respinto richiamando la giurisprudenza consolidata: la valutazione di anomalia è espressione di discrezionalità tecnica e resta sottratta al sindacato salvo irragionevolezza manifesta, il cui onere probatorio grava sul ricorrente. La congruità va apprezzata in modo globale-sintetico e non parcellizzato, senza risolversi in una caccia all’errore; il giudizio positivo non esige motivazione rafforzata. Il ricorso e i motivi aggiunti sono rigettati, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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