Sei scatti stipendiali al personale in congedo delle forze di polizia militari (TAR Marche n. 846 del 04.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, convertito con modificazioni dalla legge n. 472/1987, trova applicazione anche nei confronti del personale delle forze di polizia ad ordinamento militare collocato in congedo a domanda, purché in possesso dei requisiti dei cinquantacinque anni di età e dei trentacinque anni di servizio utile. Il richiamo contenuto nell’art. 1911, terzo comma, del d.lgs. n. 66/2010 mantiene in vigore la disciplina premiale ai soli fini del trattamento di fine servizio, superando le differenze di trattamento rispetto alla Polizia di Stato. L’art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 opera esclusivamente sul calcolo della base pensionabile e non incide sul regime di computo dell’indennità di buonuscita. L’abrogazione dell’art. 11 della legge n. 231/1990 non produce alcuna reviviscenza del previgente art. 1, comma 15-bis, del d.l. n. 379/1987. Unico soggetto obbligato alla corresponsione è l’ente previdenziale, con estromissione delle amministrazioni di appartenenza.

Il Fatto

Il ricorrente, ex carabiniere, è stato congedato a domanda dopo aver superato i cinquantacinque anni di età e maturato oltre trentacinque anni di servizio utile ai fini contributivi. Ha ricevuto il trattamento di fine servizio in misura inferiore al dovuto, perché nella base di calcolo non sono stati inclusi i sei scatti del 2,5 per cento sull’ultimo stipendio.

Ha quindi chiesto all’Arma dei Carabinieri e all’Inps il ricalcolo dell’indennità. Di fronte al mancato riconoscimento ha impugnato la nota del Comando Generale datata 14.01.2021, notificata il 01.02.2021, convenendo in giudizio l’amministrazione di appartenenza e l’ente previdenziale per l’accertamento del diritto e la condanna al pagamento delle differenze.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto l’eccezione di difetto di legittimazione passiva delle amministrazioni costituite. Richiamando il consolidato orientamento amministrativo, il Tribunale ribadisce che l’unico soggetto obbligato a corrispondere l’indennità di buonuscita è il competente ente previdenziale. Le amministrazioni della Difesa e dell’Arma vengono pertanto estromesse dal giudizio.

Nel merito, l’Inps sostiene l’inapplicabilità dell’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, invocando il d.l. n. 379/1987 e l’art. 4 del d.lgs. n. 165/1997, che avrebbe escluso i collocati in congedo a domanda dalla platea dei beneficiari. La tesi è respinta. L’applicabilità alle forze di polizia ad ordinamento militare è espressamente prevista dall’art. 1911, terzo comma, del d.lgs. n. 66/2010, che fa salva la vigenza della disposizione premiale. Tale scelta esprime la volontà del legislatore di superare le differenze di trattamento rispetto al personale della Polizia di Stato, nel quadro dell’omogeneizzazione del comparto sicurezza.

Il Tribunale ricostruisce poi l’evoluzione normativa richiamata dall’ente. L’art. 1, comma 15-bis, del d.l. n. 379/1987, come sostituito dall’art. 11 della legge n. 231/1990, limitava il beneficio ai soli casi di cessazione per età, inabilità permanente o decesso, escludendo il congedo a domanda. Il d.lgs. n. 66/2010 ha abrogato l’art. 11 della legge n. 231/1990 senza espressa abrogazione del comma 15-bis. Il Collegio esclude però che l’abrogazione della norma novellatrice determini reviviscenza della formulazione originaria: la reviviscenza è istituto eccezionale e difetta la relativa condizione. Ne consegue che il comma 15-bis non è più in vigore e che l’esclusione del congedo a domanda è venuta meno.

Quanto all’art. 4 del d.lgs. n. 165/1997, la disposizione opera ai soli fini del calcolo della base pensionabile, come si evince dalla lettera della norma e dal richiamo all’art. 13 del d.lgs. n. 503/1992. Essa non modifica il regime di calcolo dell’indennità di buonuscita. L’ambito soggettivo del beneficio comprende gli appartenenti alle forze di polizia con qualifiche equiparate, senza distinzione tra ordinamento civile e militare; quello oggettivo include i sei scatti del 2,50 per cento sull’ultimo stipendio, con incidenza sulla base pensionabile e sulla liquidazione dell’indennità di buonuscita. Il ricorso è quindi accolto, con riconoscimento del diritto, interessi legali senza cumulo con la rivalutazione monetaria e compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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