Sei scatti stipendiali al personale delle forze di polizia anche per collocamento (TAR Sicilia n. 2097 del 04.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, come modificato dall’art. 21 della legge n. 232/1990, riconosce l’attribuzione di sei scatti stipendiali, ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell’indennità di buonuscita, anche al personale delle forze di polizia con qualifiche equiparate che chieda il collocamento in quiescenza avendo compiuto 55 anni di età e 35 anni di servizio utile. L’art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 disciplina la sola base pensionabile e non incide sul regime di calcolo dell’indennità di buonuscita. Il termine del 30 giugno previsto dall’art. 6-bis, comma 2, non è termine di decadenza ma onere che incide solo sulla decorrenza del collocamento a riposo. L’art. 1911, comma 3, C.O.M. conferma la perdurante vigenza della disciplina per le forze di polizia ad ordinamento militare. L’eccezione di prescrizione è inammissibile se la parte debitrice non allega e prova la data di inizio del corso prescrizionale.

Il Fatto

Il ricorrente, ex appartenente all’Arma dei Carabinieri, è stato collocato a riposo a domanda dopo aver conseguito il cinquantacinquesimo anno di età e trentacinque anni di servizio utile ai fini contributivi. Ha lamentato che l’I.N.P.S., in sede di determinazione del Trattamento di Fine Servizio, non abbia computato i sei scatti stipendiali previsti dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987.

Dopo una diffida rimasta senza riscontro, il ricorrente ha chiesto l’accertamento del diritto al ricalcolo e la condanna dell’Ente previdenziale al pagamento della differenza, con interessi e rivalutazione. Costituendosi, l’I.N.P.S. ha eccepito il difetto di legittimazione passiva, la carenza di prova sulla tempestività della domanda e la prescrizione, chiedendo in via subordinata la rimessione alla Corte costituzionale dell’art. 6-bis per contrasto con gli artt. 3 e 81 Cost.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge anzitutto l’eccezione di difetto di legittimazione passiva, richiamando il principio pacifico secondo cui l’unico soggetto obbligato a corrispondere l’indennità di buonuscita è il competente Ente previdenziale (C.G.A.R.S. n. 865 del 2022, con richiamo a Cons. Stato n. 1231 del 2019 e n. 6465 del 2010).

Quanto alla prescrizione, il Tribunale aderisce all’orientamento per cui il termine decorre dalla conoscenza dell’ammontare dell’indennità risultante dal prospetto di liquidazione e grava sull’I.N.P.S. l’onere di specificare e provare la data di inizio del corso prescrizionale (Cons. Stato n. 3807 del 2024; TAR Lazio n. 11406 del 2022). L’eccezione dell’Ente è una formula generica, priva dei requisiti dell’eccezione in senso stretto; la richiesta di rideterminazione del 28.11.2024 costituisce comunque valido atto interruttivo.

Nel merito, il percorso argomentativo muove dall’abrogazione, a opera dell’art. 2268 C.O.M., delle previsioni che per prime introdussero i sei scatti (art. 13 della legge n. 804/1973, art. 32, comma 9-bis, della legge n. 224/1986, art. 1, comma 15-bis, del d.l. n. 379/1987). L’abrogazione della norma novellatrice non determina la riviviscenza della disposizione originaria: l’art. 6-bis resta quindi l’unico riferimento per il comparto. La nozione di forze di polizia, richiamata dall’art. 16 della legge n. 121/1981, comprende gli appartenenti all’ordinamento militare e civile con qualifiche equiparate.

Il Collegio esclude poi che l’art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 incida sul calcolo dell’indennità di buonuscita, poiché opera ai soli fini della base pensionabile. L’art. 1911, comma 3, C.O.M. conferma la perdurante vigenza dell’art. 6-bis per il trattamento di fine rapporto delle forze di polizia ad ordinamento militare.

Il termine del 30 giugno non è termine di decadenza: il comma 3 dell’art. 6-bis lo correla alla sola decorrenza del collocamento a riposo dal primo gennaio dell’anno successivo, senza sanzioni per la domanda tardiva. Non sussistono pertanto profili per superare il filtro di non manifesta infondatezza della questione costituzionale. Il ricorso è accolto, con condanna dell’Ente al pagamento degli accessori secondo l’art. 16, comma 6, della legge n. 724/1994 e l’art. 22, comma 36, della legge n. 412/1991, senza cumulo tra interessi e rivalutazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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