Sei scatti stipendiali a domanda per il personale delle forze di polizia (Cons. Stato n. 8344 del 28.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, nel testo sostituito dall’art. 21 della legge n. 232/1990, attribuisce i sei scatti stipendiali al personale delle forze di polizia, a fini pensionistici e di liquidazione dell’indennità di buonuscita, anche nell’ipotesi di cessazione dal servizio a domanda. Il richiamo operato dall’art. 1911, comma 3, cod. ordinamento militare rende la disciplina applicabile a tutto il personale delle forze di polizia a ordinamento militare. L’abrogazione dell’art. 11 della legge n. 231/1990 non determina la reviviscenza del comma 15-bis dell’art. 1 del d.l. n. 379/1987, che limitava il beneficio alle sole cessazioni per età, inabilità o decesso. Il termine del 30 giugno previsto dall’art. 6-bis, comma 2, non ha natura decadenziale, ma costituisce un onere funzionale alla tempistica del collocamento a riposo. La prescrizione del diritto decorre dalla comunicazione del prospetto di liquidazione o dall’emanazione dell’ordinativo di pagamento, non dalla cessazione dal servizio.

Il Fatto

Un appartenente alle forze di polizia collocato in quiescenza a domanda, con i requisiti dei 55 anni di età e dei 35 anni di servizio utile, chiedeva il ricalcolo del trattamento di fine servizio con inclusione dei sei scatti stipendiali previsti dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 e dall’art. 21 della legge n. 232/1990, oltre interessi e rivalutazione.

Il T.R.G.A. per la Provincia di Bolzano accoglieva il ricorso, respinte le eccezioni preliminari. L’INPS appellava deducendo la violazione della norma sui sei scatti per mancato rispetto dell’onere di presentazione della domanda, il rigetto dell’eccezione di prescrizione, la violazione dell’art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 e l’illegittimità costituzionale dell’art. 6-bis in riferimento agli artt. 3, 38 e 81 Cost. L’appellato eccepiva la tardività dell’impugnazione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge l’eccezione di tardività: la notifica della sentenza di primo grado è avvenuta il 28 maggio 2024, mentre l’appello risulta notificato il 26 agosto 2024, con superamento del termine breve di sessanta giorni. La deduzione sulla mancata notifica presso i procuratori costituiti non regge, avendo gli stessi domicilio eletto presso la direzione provinciale dell’Ente.

Nel merito il Consiglio di Stato dà continuità all’orientamento che riconosce il beneficio anche in caso di congedo a domanda. L’istituto nasce con l’art. 13 della legge n. 804/1973, è esteso agli ufficiali dall’art. 32, comma 9-bis, della legge n. 224/1986 e poi al personale della Polizia di Stato e delle forze di polizia equiparate dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987. Il comma 1 disciplina la cessazione per età, inabilità o decesso; il comma 2 prevede l’attribuzione a chi chieda il collocamento in quiescenza con i requisiti anzidetti.

Il passaggio centrale riguarda il rapporto tra codice dell’ordinamento militare e normative previgenti. L’art. 1911, comma 3, cod. ordinamento militare stabilisce che al personale delle forze di polizia a ordinamento militare continua ad applicarsi l’art. 6-bis. L’abrogazione dell’art. 11 della legge n. 231/1990 non produce la reviviscenza del comma 15-bis dell’art. 1 del d.l. n. 379/1987: l’abrogazione di una norma novellatrice non fa rivivere quella originaria. Cade quindi il limite che escludeva il collocamento a domanda. Ne consegue l’irrilevanza dell’art. 4 del d.lgs. n. 165/1997, che riguarda solo le modalità di calcolo della base pensionabile.

Manifestamente infondate sono le questioni di legittimità costituzionale: la delimitazione della platea dei beneficiari è scelta discrezionale del legislatore, come affermato dalla Corte cost. n. 169 del 2023, n. 8 del 2023 e n. 148 del 2017. Quanto al termine del 30 giugno, la Sezione esclude ogni conseguenza decadenziale: la decadenza non è prevista espressamente né ricavabile dal contesto, e il comma 3 collega la decorrenza del collocamento a riposo al 1° gennaio dell’anno successivo alla domanda.

Infine, l’eccezione di prescrizione non è fondata: alla data di cessazione dal servizio il lavoratore non era in grado di far valere il diritto, non conoscendo il mancato riconoscimento dei sei scatti. Il termine decorre dalla comunicazione del prospetto di liquidazione o dall’ordinativo di pagamento, qui dell’11 febbraio 2019, rispetto a un ricorso notificato nel maggio 2023. L’appello è respinto, con conferma della sentenza e compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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