Scatti stipendiali utili all’indennità di buonuscita anche per le forze di polizia (TAR Emilia-Romagna n. 714 del 16.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
Per effetto dell’abrogazione dell’art. 11, l. n. 231/1990, è venuto meno il limite all’applicazione dell’istituto dei sei scatti stipendiali ai dipendenti delle forze di polizia, nozione ampia che comprende, tra gli altri, la Polizia di Stato, l’Arma dei carabinieri e la Guardia di Finanza. Il d.P.R. n. 150/1987 si applica al personale dei ruoli della Polizia di Stato senza distinguere tra ordinamento civile e militare, sicché l’ambito soggettivo delle norme ricomprende tutti gli appartenenti alle forze di polizia. L’art. 4 d.lgs. n. 165/1997 attribuisce i sei aumenti periodici ai soli fini del calcolo della base pensionabile e non modifica il regime dell’indennità di buonuscita. Il termine del 30 giugno previsto dall’art. 6-bis, comma 2, d.l. n. 387/1987 non ha natura decadenziale: esso è funzionale alla decorrenza del collocamento a riposo dal primo gennaio dell’anno successivo e non incide sull’attribuzione dei sei scatti.

Il Fatto

I ricorrenti, ex dipendenti della Guardia di Finanza, dell’Arma dei Carabinieri e dell’Aeronautica Militare, sono stati collocati in quiescenza a domanda dopo il compimento dei 55 anni di età e con almeno 35 anni di servizio utile ai fini contributivi. Essi hanno chiesto l’accertamento del diritto al ricalcolo del trattamento di fine servizio con inclusione, nella base di calcolo dell’indennità di buonuscita, dei sei scatti stipendiali previsti dall’art. 6-bis, d.l. n. 387/1987, come introdotto dall’art. 21, comma 1, l. n. 232/1990.

L’INPS, costituitosi in giudizio, ha contestato la fondatezza della domanda sostenendo la non spettanza del beneficio e l’operatività del termine del 30 giugno. La causa è stata trattenuta in decisione all’esito dell’udienza pubblica.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto rilevato che, per uno dei ricorrenti, il difensore ha dichiarato la cessazione della materia del contendere. Non essendo stato dedotto né dimostrato il soddisfacimento dell’interesse, la dichiarazione è stata interpretata come sopravvenuta carenza di interesse, con conseguente improcedibilità del ricorso limitatamente a tale posizione, in applicazione del principio dispositivo che attribuisce al ricorrente la piena disponibilità dell’azione fino al momento della decisione.

Nel merito, il Tribunale ha aderito all’orientamento consolidato della giurisprudenza amministrativa, richiamando Cons. Stato, sez. II, n. 10835/2023 e i richiami ivi contenuti. Per effetto dell’abrogazione dell’art. 11, l. n. 231/1990, è venuto meno il limite all’applicazione dei sei scatti stipendiali ai dipendenti delle forze di polizia, la cui nozione, ai fini dell’art. 6-bis d.l. n. 387/1987, è ampia e ricomprende la Polizia di Stato, l’Arma dei carabinieri e la Guardia di Finanza.

Il Collegio ha escluso che l’art. 4 d.lgs. n. 165/1997 modifichi il regime di calcolo dell’indennità di buonuscita: la norma attribuisce i sei aumenti periodici in aggiunta alla base pensionabile e opera ai soli fini del calcolo della pensione, come si evince dalla lettera della disposizione e dal richiamo all’art. 13 d.lgs. n. 503/1992. Quanto al termine del 30 giugno, il Tribunale ha ribadito che esso non è espressamente qualificato come decadenziale e che la sua funzione è quella di consentire la decorrenza del collocamento a riposo dal primo gennaio dell’anno successivo. Ne deriva che il suo rispetto costituisce un onere per l’interessato e non una condizione di ammissibilità del collocamento a riposo a domanda.

Il Collegio ha inoltre escluso che la presentazione della domanda entro il 30 giugno possa incidere esclusivamente sull’attribuzione dei sei scatti ai fini dell’indennità di buonuscita, non rinvenendosi alcuna ragionevole giustificazione della diversità di trattamento rispetto a chi presenta l’istanza nelle annualità successive. Solo una norma chiara nel senso della decadenza potrebbe fondare una disparità non passibile di interpretazione costituzionalmente orientata, richiamando Corte cost. n. 356/1996 e ord. n. 151/2019. Nessun rilievo assumono infine i richiami agli artt. 81 e 97 Cost., attenendo essi a scelte del legislatore e alla gestione delle funzioni amministrative.

Accertati i presupposti, il ricorso è stato accolto, con dichiarazione del diritto ai benefici e condanna dell’INPS alla rideterminazione dell’indennità di buonuscita mediante inclusione dei sei scatti. Sulle somme spettano i soli interessi legali, senza cumulo con la rivalutazione monetaria, ai sensi dell’art. 16, comma 6, l. n. 412/1991 e dell’art. 22, comma 36, l. n. 724/1994, come da Cass. civ., Sez. lav., n. 13624/2020. Le spese sono state compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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