Decadenza da occupazione suolo pubblico per commercio ambulante e proroga non operativa (TAR Puglia n. 42 del 15.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
La proroga ex lege delle concessioni di occupazione del suolo pubblico per il commercio ambulante non opera in favore dell’attività esercitata da soggetti formalmente diversi dal titolare della concessione. Il beneficio dell’art. 1, comma 1180, L. n. 205/2017 e dell’art. 181, comma 4 bis, D.L. n. 34/2020 presuppone la continuità soggettiva del rapporto concessorio. Ove la ditta individuale titolare sia stata cancellata dal Registro delle Imprese e l’attività sia proseguita ad opera di una società di capitali o di altro soggetto, il Comune può accertare la decadenza. La mancata comunicazione di subingresso ai sensi dell’art. 7 della L.R. Puglia n. 18/2001 non consente di conservare l’autorizzazione. La riscossione del canone unico patrimoniale da parte del Comune non integra di per sé un affidamento tutelabile, poiché l’art. 1, comma 839, L. n. 160/2019 ne prevede l’esazione anche dall’occupante di fatto.

Il Fatto

Il ricorrente esercitava il commercio ambulante di alimenti e bevande con automezzo attrezzato su uno stallo in suolo pubblico, in forza di un’autorizzazione comunale rilasciata nel 2008 per la durata di dieci anni. La ditta individuale titolare veniva cancellata dal Registro delle Imprese nel dicembre 2013 per inattività triennale. L’attività proseguiva, secondo l’amministrazione, ad opera di una società di capitali riconducibile al ricorrente e, almeno dal 2018, di un altro soggetto.

Il Comune comunicava la presa d’atto della decadenza dall’autorizzazione, con nota preceduta dall’avviso ex artt. 10 e 10 bis L. n. 241/1990, e preannunciava il sequestro cautelare e la successiva confisca delle attrezzature, delle merci e degli automezzi. Il ricorrente impugnava gli atti, invocando la proroga della concessione fino al 2020 prima e al 2032 poi, e deducendo l’eccesso di potere sotto molteplici profili. In sede cautelare il Consiglio di Stato riformava l’ordinanza reiettiva del TAR.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale respinge il ricorso nel merito. Ritiene dirimente un dato oggettivo: l’attività di commercio ambulante, dopo la cancellazione dal Registro delle Imprese della ditta individuale titolare, è stata esercitata da soggetti formalmente distinti. La società subentrata è una società di capitali, con personalità giuridica autonoma rispetto ai soci; in seguito l’attività risulta gestita di fatto da altro soggetto.

Su questa base il Collegio sceglie di discostarsi dai rilievi contenuti nell’ordinanza cautelare del Consiglio di Stato. Il giudice d’appello cautelare aveva valorizzato il rilascio dell’autorizzazione alla persona fisica del ricorrente. Il TAR replica che la concessione fu bensì rilasciata a persona fisica, ma specificamente per l’espletamento dell’attività itinerante, in applicazione della L.R. Puglia n. 18/2001 sul commercio ambulante su area pubblica.

Il punto decisivo è procedimentale. Non risulta alcuna preventiva comunicazione delle vicende soggettive all’amministrazione, tale da consentirle di valutare la permanenza dei presupposti del rapporto concessorio. Manca la comunicazione di subingresso prescritta dall’art. 7 della L.R. n. 18/2001, con allegato atto di cessione e autocertificazione dei requisiti soggettivi. La questione dell’effettiva operatività della proroga invocata resta così assorbita e non esaminata nel merito.

Il Tribunale esclude anche la censura sull’affidamento. La riscossione del canone unico patrimoniale a nome di altro soggetto per il periodo successivo al 2018 non è significativa: l’art. 1, comma 839, L. n. 160/2019 impone il pagamento al titolare dell’atto di concessione o, in mancanza, all’occupante di fatto, anche abusivo. Il prelievo non equivale a riconoscimento del titolo. Le spese sono compensate per la complessità fattuale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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