Sei scatti stipendiali e TFS degli appartenenti alla Guardia di Finanza (TAR Emilia-Romagna n. 715 del 16.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
Per effetto dell’abrogazione dell’art. 11, l. 8 agosto 1990, n. 231, che aveva modificato l’art. 1, comma 15-bis, d.l. 16 settembre 1987 n. 379, è venuto meno il limite all’applicazione dell’istituto dei sei scatti stipendiali ai dipendenti delle Forze di polizia. La nozione di Forze di polizia, ai fini dell’art. 6-bis d.l. n. 387/1987, è ampia e comprende la Polizia di Stato, l’Arma dei carabinieri, il Corpo della Guardia di Finanza e il Corpo degli agenti di custodia. L’art. 4 d.lgs. n. 165/1997 opera ai soli fini del calcolo della base pensionabile e non modifica il regime di calcolo dell’indennità di buonuscita. Il termine del 30 giugno previsto dall’art. 6-bis, comma 2, d.l. n. 387/1987 non ha natura decadenziale, ma costituisce un onere funzionale alla decorrenza del collocamento a riposo dal 1° gennaio dell’anno successivo.

Il Fatto

I ricorrenti, tutti ex appartenenti al Corpo della Guardia di Finanza, hanno proposto ricorso chiedendo l’accertamento del diritto alla rideterminazione e riliquidazione dell’indennità di buonuscita, con inclusione nella base di calcolo del beneficio economico previsto dall’art. 6-bis d.l. 21 settembre 1987, n. 387, convertito dalla l. 20 novembre 1987, n. 472.

Essi hanno dedotto di essersi congedati a domanda dopo il compimento dei 55 anni di età e con oltre trentacinque anni di servizio utile contributivo. Lamentano che l’INPS non abbia applicato la maggiorazione dei sei scatti stipendiali al trattamento di fine servizio. L’Istituto si è costituito contestando la fondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ritiene il ricorso fondato e richiama l’orientamento consolidato della giurisprudenza amministrativa, motivando succintamente in ossequio al principio di sinteticità degli atti processuali. Il riferimento è a Cons. Stato, sez. II, 14 dicembre 2023, n. 10835 e ai richiami ivi contenuti.

Per effetto dell’abrogazione dell’art. 11, l. n. 231/1990, è venuto meno il limite all’applicazione dei sei scatti ai dipendenti delle Forze di polizia. La nozione rilevante è ampia, in conformità all’art. 16, l. 1 aprile 1981, n. 121, che ricomprende, per quanto qui interessa, la Polizia di Stato, l’Arma dei carabinieri, il Corpo della Guardia di Finanza e il Corpo degli agenti di custodia. Il d.P.R. n. 150/1987, di cui è disposta l’estensione, si applica al personale dei ruoli della Polizia di Stato senza distinguere tra ordinamento civile e militare.

Quanto all’art. 4 d.lgs. n. 165/1997, esso attribuisce i sei aumenti periodici in aggiunta alla base pensionabile definita ai sensi dell’art. 13 d.lgs. n. 503/1992. La norma si applica ai soli fini del calcolo della base pensionabile e non modifica il regime di calcolo dell’indennità di buonuscita.

Il termine del 30 giugno previsto dall’art. 6-bis, comma 2, non è espressamente qualificato come decadenziale né lo è per ragioni sistematiche. Esso va letto insieme al comma 3, che fissa la decorrenza del collocamento a riposo dal 1° gennaio dell’anno successivo: ne deriva che il rispetto del termine è un onere per l’interessato, incidente sulla tempistica di soddisfazione dell’aspettativa. Solo una norma chiara nel senso della decadenza potrebbe fondare una diversità di trattamento (v. Corte cost. n. 356/1996 e ord. n. 151/2019; Cons. Stato n. 2883/2023; C.G.A.R.S. n. 209/2023; Cons. Stato, sez. III, n. 1231/2019).

Nessun rilievo assumono i richiami agli artt. 81 e 97 Cost.: essi attengono alle scelte del legislatore e alla gestione delle funzioni amministrative. Accertati i presupposti, il ricorso è accolto, con dichiarazione del diritto ai benefici e obbligo dell’INPS di rideterminare l’indennità. Sulle somme spettano solo gli interessi legali, senza cumulo con la rivalutazione monetaria, ai sensi dell’art. 16, comma 6, l. n. 412/1991 e dell’art. 22, comma 36, l. n. 724/1994 (cfr. Cass. civ., Sez. lav., n. 13624/2020). Spese compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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