Sei scatti stipendiali e indennità buonuscita per forze di polizia (TAR Sicilia n. 192 del 20.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, nel testo sostituito dall’art. 11 della legge n. 231/1990, attribuisce al personale delle forze di polizia, compresi gli appartenenti all’Arma dei carabinieri con qualifiche equiparate, sei scatti stipendiali del 2,50 per cento ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell’indennità di buonuscita. Il beneficio spetta anche al personale che chiede il collocamento in quiescenza a domanda, purché abbia compiuto 55 anni di età e 35 anni di servizio utile. L’abrogazione dell’art. 11 della legge n. 231/1990 da parte del c.o.m. non determina la riviviscenza della precedente formulazione restrittiva, che limitava l’istituto ai soli casi di cessazione per età, inabilità o decesso. Il termine del 30 giugno per la presentazione della domanda non ha natura decadenziale, ma costituisce un onere che incide solo sulla tempistica del collocamento a riposo. L’art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 non modifica il regime di calcolo della buonuscita.

Il Fatto

Il ricorrente, appartenente all’Arma dei carabinieri, è stato congedato a domanda dopo aver maturato 55 anni di età e 35 anni di servizio utile. Ha chiesto l’accertamento del diritto ai benefici economici dell’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 e la condanna dell’INPS a rideterminare l’indennità di buonuscita includendo nella base di calcolo i sei scatti stipendiali, oltre accessori.

L’INPS si è costituito eccependo il difetto di legittimazione passiva e la prescrizione, chiedendo il rigetto del ricorso. La causa è stata discussa all’udienza del 15 gennaio 2025 e decisa in camera di consiglio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina anzitutto l’eccezione di difetto di legittimazione passiva e la ritiene infondata. Richiamando C.G.A. n. 865 del 2022, con riferimento a Cons. St. n. 1231 del 2019 e Cons. St. n. 6465 del 2010, afferma che l’unico soggetto obbligato a corrispondere l’indennità di buonuscita è il competente Ente previdenziale.

Quanto alla prescrizione, il Tribunale la ritiene infondata in fatto. Dalla documentazione emerge che l’istanza di rideterminazione è stata presentata nel 2021 e la diffida nel 2023, seguita dal rigetto dell’INPS nel novembre 2023. Il Collegio aderisce all’orientamento secondo cui l’eccezione di prescrizione è eccezione in senso proprio: l’INPS deve dedurre e documentare specificamente la data di liquidazione del trattamento di fine servizio, non potendo limitarsi a indicare dubitativamente la data di collocazione a riposo (TAR Lazio n. 11406 del 2022).

Nel merito, il ricorso è accolto sulla base del consolidato orientamento in materia (Cons. St. n. 10523 del 2023, n. 2982 e n. 2826 del 2023, C.G.A. n. 209 del 2023). Il Collegio ricostruisce l’evoluzione normativa: l’originaria previsione dell’art. 13 della legge n. 804/1973, estesa dall’art. 1, comma 15-bis, del d.l. n. 379/1987, limitava i sei scatti ai soli casi di cessazione per età, inabilità o decesso, escludendo il congedo a domanda.

Il c.o.m. ha abrogato l’art. 11 della legge n. 231/1990, che aveva sostituito quella disposizione. Il Tribunale esclude però che l’abrogazione di una norma novellatrice faccia rivivere la disposizione originaria: il c.o.m. ha inteso abrogare anche il comma 15-bis, con la conseguenza che non è più in vigore il limite del congedo a domanda. L’art. 1911, comma 3, c.o.m. conferma la perdurante vigenza dell’art. 6-bis per tutte le forze di polizia, senza distinguere tra ordinamento civile e militare.

Il Collegio esclude poi che l’art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 incida sul calcolo della buonuscita, operando ai soli fini della base pensionabile. Infine, il termine del 30 giugno non è termine di decadenza: il comma 3 dell’art. 6-bis lo collega alla decorrenza del collocamento a riposo, senza sanzione espressa. Il ricorso è quindi accolto, con condanna dell’INPS al pagamento di quanto dovuto oltre accessori, secondo l’art. 16, sesto comma, della legge n. 724/1994, con soli interessi legali senza cumulo con la rivalutazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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