Cessazione della materia del contendere per acquisizione ex art. 42-bis del d.P.R. n. 327/2001 (TAR Abruzzo n. 27 del 15.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La cessazione della materia del contendere va dichiarata, ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., quando l’amministrazione, dopo la proposizione del ricorso, abbia adottato un provvedimento di acquisizione del fondo al proprio patrimonio e il ricorrente abbia accettato il pagamento delle relative indennità. In tale evenienza, l’esame del merito del ricorso è consentito ai soli fini della regolazione delle spese di lite, secondo il principio della soccombenza virtuale, che impone la condanna dell’amministrazione alle spese quando la fondatezza della pretesa azionata emerga dalla documentazione di causa. La condanna alle spese può essere pronunciata in favore del difensore che si sia dichiarato antistatario.
Il Fatto
Il ricorrente aveva impugnato la dichiarazione di pubblica utilità di una strada comunale realizzata dal Comune su un fondo di sua proprietà, chiedendone la declaratoria di inefficacia e la condanna dell’ente alla restituzione del bene nello stato originario, nonché al risarcimento del danno da occupazione illegittima. In via subordinata, aveva domandato la valutazione dell’acquisizione del bene al patrimonio comunale, ai sensi dell’art. 42-bis del d.P.R. n. 327/2001, e il risarcimento del danno da perdita del godimento del fondo.
Con deliberazione del Consiglio Comunale, l’ente aveva poi disposto l’acquisizione del terreno al proprio patrimonio e il ricorrente aveva accettato il pagamento delle relative indennità, chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere con condanna del Comune alle spese di lite.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che la pretesa azionata in via subordinata era stata pienamente soddisfatta dopo la proposizione del ricorso, con la conseguente dichiarazione di cessazione della materia del contendere. L’esame del merito della controversia è stato limitato alla regolazione delle spese, secondo il criterio della soccombenza virtuale.
La fondatezza del ricorso è stata desunta dalla documentazione prodotta, dalla quale è emerso il riconoscimento, da parte del Comune, dell’occupazione illegittima del fondo e della sua irreversibile trasformazione a seguito della realizzazione della strada, in assenza di un valido ed efficace provvedimento dichiarativo della pubblica utilità. La pronuncia sulla domanda di risarcimento del danno è stata conseguentemente assorbita dall’accoglimento della domanda satisfattiva dell’interesse del ricorrente.
Il TAR ha quindi condannato il Comune alla rifusione delle spese in favore del difensore del ricorrente, dichiaratosi antistatario, nella misura liquidata in dispositivo.
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Nota della Redazione
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